Art. 1

Economie avanzate e mercati emergenti

In vigore dal 17 mag 2022
Economie avanzate e mercati emergenti 1.   Al fine di specificare i fattori di ponderazione del rischio per le sensibilità ai prezzi a pronti degli strumenti di capitale e ai tassi dei pronti contro termine in strumenti di capitale conformemente all’articolo 325 triquadragies del regolamento (UE) n. 575/2013, i paesi riportati di seguito costituiscono economie avanzate: a) gli Stati membri dell’Unione europea; b) i paesi e territori d’oltremare che mantengono relazioni particolari con la Danimarca, la Francia o i Paesi Bassi, comprese le Isole Færøer e quelli elencati nell’allegato II del trattato sul funzionamento dell’Unione europea; c) i seguenti paesi terzi: i) i paesi terzi che sono parti contraenti dell’accordo sullo Spazio economico europeo; ii) l’Australia; iii) il Canada; iv) Hong Kong; v) il Giappone; vi) il Messico; vii) la Nuova Zelanda; viii) Singapore; ix) la Svizzera; x) il Regno Unito; xi) gli Stati Uniti. 2.   Al fine di specificare i fattori di ponderazione del rischio per le sensibilità ai prezzi a pronti degli strumenti di capitale e ai tassi dei pronti contro termine in strumenti di capitale a norma dell’articolo 325 triquadragies del regolamento (UE) n. 575/2013, i paesi non elencati al paragrafo 1 del presente articolo costituiscono mercati emergenti.
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Art. 1 Regolamento (UE) 2022/1622 — Economie avanzate e mercati emergenti | Portale Normativo