Art. 1
Economie avanzate e mercati emergenti
In vigore dal 17 mag 2022
Economie avanzate e mercati emergenti
1. Al fine di specificare i fattori di ponderazione del rischio per le sensibilità ai prezzi a pronti degli strumenti di capitale e ai tassi dei pronti contro termine in strumenti di capitale conformemente all’articolo 325 triquadragies del regolamento (UE) n. 575/2013, i paesi riportati di seguito costituiscono economie avanzate:
a)
gli Stati membri dell’Unione europea;
b)
i paesi e territori d’oltremare che mantengono relazioni particolari con la Danimarca, la Francia o i Paesi Bassi, comprese le Isole Færøer e quelli elencati nell’allegato II del trattato sul funzionamento dell’Unione europea;
c)
i seguenti paesi terzi:
i)
i paesi terzi che sono parti contraenti dell’accordo sullo Spazio economico europeo;
ii)
l’Australia;
iii)
il Canada;
iv)
Hong Kong;
v)
il Giappone;
vi)
il Messico;
vii)
la Nuova Zelanda;
viii)
Singapore;
ix)
la Svizzera;
x)
il Regno Unito;
xi)
gli Stati Uniti.
2. Al fine di specificare i fattori di ponderazione del rischio per le sensibilità ai prezzi a pronti degli strumenti di capitale e ai tassi dei pronti contro termine in strumenti di capitale a norma dell’articolo 325 triquadragies del regolamento (UE) n. 575/2013, i paesi non elencati al paragrafo 1 del presente articolo costituiscono mercati emergenti.
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