Art. 1

Modifiche del regolamento delegato (UE) n. 183/2014

In vigore dal 12 mag 2022
Modifiche del regolamento delegato (UE) n. 183/2014 All’ del regolamento delegato (UE) n. 183/2014 è aggiunto il paragrafo 6 seguente: «6.   Fatto salvo il paragrafo 1, nel calcolare le rettifiche di valore su crediti specifiche ai fini dell’attribuzione dei fattori di ponderazione del rischio di cui all’articolo 127, paragrafo 1, lettere a) e b), del regolamento (UE) n. 575/2013 alla parte non garantita di un’esposizione in stato di default, gli enti includono qualsiasi differenza positiva tra l’importo dovuto dal debitore su tale esposizione e la somma degli elementi seguenti: a) la riduzione aggiuntiva dei fondi propri qualora tale esposizione sia stata completamente cancellata; b) eventuali riduzioni dei fondi propri già esistenti relative a tale esposizione.»
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