Art. 5
Periodo transitorio
In vigore dal 5 mag 2022
Periodo transitorio
1. L’additivo specificato nell’allegato del presente regolamento, nel regolamento di esecuzione (UE) 2016/897, nel regolamento di esecuzione (UE) 2017/2312, nel regolamento di esecuzione (UE) 2018/1081 e nel regolamento di esecuzione (UE) 2019/893, e le premiscele contenenti tale additivo, prodotti ed etichettati prima del 26 novembre 2022 in conformità alle norme applicabili prima del 26 maggio 2022, possono continuare a essere immessi sul mercato e utilizzati fino a esaurimento delle scorte esistenti.
2. I mangimi composti e le materie prime per mangimi contenenti l’additivo specificato nell’allegato del presente regolamento, nel regolamento di esecuzione (UE) 2016/897, nel regolamento di esecuzione (UE) 2017/2312, nel regolamento di esecuzione (UE) 2018/1081 e nel regolamento di esecuzione (UE) 2019/893, prodotti ed etichettati prima del 26 maggio 2023 in conformità alle norme applicabili prima del 26 maggio 2022, possono continuare a essere immessi sul mercato e utilizzati fino a esaurimento delle scorte esistenti se destinati ad animali da produzione alimentare.
3. I mangimi composti e le materie prime per mangimi contenenti l’additivo specificato nell’allegato del presente regolamento, nel regolamento di esecuzione (UE) 2016/897 e nel regolamento di esecuzione (UE) 2017/2312, prodotti ed etichettati prima del 26 maggio 2024 in conformità alle norme applicabili prima del 26 maggio 2022, possono continuare a essere immessi sul mercato e utilizzati fino a esaurimento delle scorte esistenti se destinati ad animali non da produzione alimentare.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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