Art. 2
Modifiche del regolamento di esecuzione (UE) 2016/897
In vigore dal 5 mag 2022
Modifiche del regolamento di esecuzione (UE) 2016/897
Il regolamento di esecuzione (UE) 2016/897 è così modificato:
1.
nel titolo, i termini «Asahi Calpis Wellness Co. Ltd» sono sostituiti dai termini «Asahi Biocycle Co. Ltd.» e i termini «Bacillus subtilis C-3102 (DSM 15544)» sono sostituiti dai termini «Bacillus velezensis DSM 15544»;
2.
nell’allegato, seconda colonna («Nome del titolare dell’autorizzazione»), i termini «Asahi Calpis Wellness Co. Ltd» sono sostituiti dai termini «Asahi Biocycle Co. Ltd.»;
3.
nell’allegato, terza colonna («Additivo»), i termini «Bacillus subtilis C-3102 (DSM 15544)» sono sostituiti dai termini «Bacillus velezensis DSM 15544»;
4.
nell’allegato, quarta colonna («Composizione, formula chimica, descrizione, metodo di analisi»), i termini «Bacillus subtilis C-3102 (DSM 15544)» sono sostituiti dai termini «Bacillus velezensis DSM 15544»;
5.
nell’allegato, quinta colonna («Specie animale o categoria di animali»), i termini «galline ovaiole» sono soppressi;
6.
nell’allegato, settima colonna («Tenore minimo»), l’indicazione «3 × 108» è soppressa.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg_impl:2022:703:oj#art-2