Art. 2
Riservatezza
In vigore dal 5 mag 2022
Riservatezza
1. Gli operatori economici che trasmettono informazioni conformemente all’ indicano quali delle informazioni trasmesse considerano riservate, motivandone le ragioni e, se necessario, forniscono una versione distinta non riservata del documento contenente dette informazioni entro la data fissata dalla Commissione.
2. Se l’operatore economico non ha indicato alcuna informazione come riservata, la Commissione può presumere che le informazioni trasmesse non contengano informazioni riservate.
3. Nulla nel presente articolo osta a che la Commissione usi le informazioni trasmesse per dimostrare la non conformità.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg_del:2022:1209:oj#art-2