Art. 1
Modifica del regolamento (UE) 2022/109
In vigore dal 28 apr 2022
Modifica del regolamento (UE) 2022/109
Nell’allegato IB del regolamento (UE) 2022/109, la quarta tabella è sostituita dalla seguente:
«Specie:
Merluzzo bianco
Gadus morhua
Zona:
1 e 2b
(COD/1/2B.)
Germania
4 028
(1)(2)
TAC analitico
Non si applica l’articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96
Non si applica l’articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96
Spagna
9 688
(1)(2)
Francia
1 775
(1)(2)
Polonia
1 829
(1)(2)
Portogallo
2 019
(1)(2)
Altri Stati membri
297
(1)(2)(3)
Unione
19 636
(1)(2)
TAC
Non pertinente
(1)
L’assegnazione della quota dello stock di merluzzo bianco di cui può disporre l’Unione nella zona delle Spitzbergen e dell’Isola degli Orsi e le catture accessorie connesse di eglefino non pregiudicano i diritti e gli obblighi derivanti dal trattato di Parigi del 1920.
(2)
Le catture accessorie di eglefino possono rappresentare fino al 14 % per retata. I quantitativi di catture accessorie di eglefino sono in aggiunta al contingente di merluzzo bianco.
(3)
Eccetto Germania, Spagna, Francia, Polonia e Portogallo. Le catture da imputare a questo contingente condiviso sono comunicate separatamente (COD/1/2B_AMS).».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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