Art. 1

Modifica del regolamento (UE) 2022/109

In vigore dal 28 apr 2022
Modifica del regolamento (UE) 2022/109 Nell’allegato IB del regolamento (UE) 2022/109, la quarta tabella è sostituita dalla seguente: «Specie: Merluzzo bianco Gadus morhua Zona: 1 e 2b (COD/1/2B.) Germania 4 028 (1)(2) TAC analitico Non si applica l’articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96 Non si applica l’articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96 Spagna 9 688 (1)(2) Francia 1 775 (1)(2) Polonia 1 829 (1)(2) Portogallo 2 019 (1)(2) Altri Stati membri 297 (1)(2)(3) Unione 19 636 (1)(2) TAC Non pertinente (1) L’assegnazione della quota dello stock di merluzzo bianco di cui può disporre l’Unione nella zona delle Spitzbergen e dell’Isola degli Orsi e le catture accessorie connesse di eglefino non pregiudicano i diritti e gli obblighi derivanti dal trattato di Parigi del 1920. (2) Le catture accessorie di eglefino possono rappresentare fino al 14 % per retata. I quantitativi di catture accessorie di eglefino sono in aggiunta al contingente di merluzzo bianco. (3) Eccetto Germania, Spagna, Francia, Polonia e Portogallo. Le catture da imputare a questo contingente condiviso sono comunicate separatamente (COD/1/2B_AMS).».
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