Art. 1

In vigore dal 22 apr 2022
L’, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2022/95 è sostituito dal seguente: «1.   Il dazio antidumping definitivo istituito dall’ sulle importazioni originarie della Repubblica popolare cinese è esteso alle importazioni degli stessi accessori (attualmente classificati con i codici TARIC: 7307931191; 7307931991; 7307998092) spediti da Taiwan (codice addizionale TARIC A999), indipendentemente dal fatto che siano dichiarati originari di Taiwan o meno, eccetto gli accessori prodotti da Rigid Industries Co. Ltd, Kaohsiung (Taiwan) (codice addizionale TARIC A099).».
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg_impl:2022:674:oj#art-1

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo