Art. 1
In vigore dal 22 apr 2022
L’, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2022/95 è sostituito dal seguente:
«1. Il dazio antidumping definitivo istituito dall’ sulle importazioni originarie della Repubblica popolare cinese è esteso alle importazioni degli stessi accessori (attualmente classificati con i codici TARIC: 7307931191; 7307931991; 7307998092) spediti da Taiwan (codice addizionale TARIC A999), indipendentemente dal fatto che siano dichiarati originari di Taiwan o meno, eccetto gli accessori prodotti da Rigid Industries Co. Ltd, Kaohsiung (Taiwan) (codice addizionale TARIC A099).».
Storico versioni
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