Art. 1
In vigore dal 21 apr 2022
Il regolamento (UE) 2019/159 è così modificato:
1)
nell’allegato III, il punto III.2 è sostituito dall’allegato I del presente regolamento;
2)
l’allegato IV è sostituito dall’allegato II del presente regolamento;
3)
l’articolo 6, paragrafo 2, è sostituito dal testo seguente: «Anche il Mozambico non è soggetto alle misure di cui all’.».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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