Art. 9
Richiesta di esenzione dai limiti di posizione per la fornitura obbligatoria di liquidità
In vigore dal 20 apr 2022
Richiesta di esenzione dai limiti di posizione per la fornitura obbligatoria di liquidità
1. Una persona che detiene una posizione in un derivato su merci agricole o in un derivato su merci critico o significativo che soddisfa le relative condizioni può chiedere l’esenzione di cui all’articolo 57, paragrafo 1, secondo comma, lettera c), della direttiva 2014/65/UE all’autorità competente che stabilisce il limite di posizione sul derivato su merci.
2. La persona di cui al paragrafo 1 trasmette all’autorità competente le seguenti informazioni che dimostrano in che modo le posizioni risultano da operazioni realizzate per ottemperare all’obbligo di fornire liquidità in tale derivato su merci in una sede di negoziazione di cui all’, paragrafo 4, quarto comma, lettera c), della direttiva 2014/65/UE:
a)
l’elenco dei derivati su merci in cui tale persona fornisce liquidità in una sede di negoziazione in conformità delle lettere b) e c) del presente paragrafo;
b)
le disposizioni in base alle quali un’autorità di regolamentazione impone a tale persona di fornire liquidità in un derivato su merci in una sede di negoziazione o l’accordo scritto sottoscritto con la sede di negoziazione che stabilisce gli obblighi di fornitura di liquidità che la persona deve rispettare nella sede di negoziazione per ciascun derivato su merci;
c)
una descrizione della natura e del valore delle attività di fornitura obbligatoria di liquidità della persona nel pertinente derivato su merci e delle posizioni risultanti attese;
d)
qualsiasi limite di posizione che possa essere stato fissato nella sua politica interna per ciascun derivato su merci per tale fornitura obbligatoria di liquidità.
3. L’autorità competente approva o respinge la richiesta entro 21 giorni di calendario dal ricevimento della medesima e notifica l’approvazione o il rifiuto dell’esenzione alla persona.
4. La persona notifica all’autorità competente se si è verificato un cambiamento significativo della natura o del valore delle sue attività di negoziazione in derivati su merci e se tale cambiamento è pertinente ai fini delle informazioni di cui al paragrafo 2, e presenta una nuova richiesta di esenzione, se intende continuare ad avvalersene.
Storico versioni
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