Art. 3

Aggregazione e compensazione delle posizioni in derivati su merci

In vigore dal 20 apr 2022
Aggregazione e compensazione delle posizioni in derivati su merci 1.   La posizione netta di una persona in un derivato su merci è l’aggregazione degli elementi seguenti: a) le sue posizioni detenute in tale derivato su merci negoziato in una sede di negoziazione e in contratti OTC economicamente equivalenti a norma dell’; b) se il derivato su merci è un derivato su merci agricole negoziato in quantitativi rilevanti in conformità dell’, la sua posizione detenuta in derivati su merci agricole aventi lo stesso sottostante e le stesse caratteristiche, negoziati in quantitativi rilevanti in altre sedi di negoziazione e soggetti ai limiti di posizione fissati dall’autorità centrale competente; c) se il derivato su merci è un contratto critico o significativo, le sue posizioni detenute in contratti critici o significativi aventi lo stesso sottostante e le stesse caratteristiche, negoziati in altre sedi di negoziazione e soggetti ai limiti di posizione fissati dall’autorità centrale competente. 2.   Le posizioni detenute in un derivato su merci negoziato in una sede di negoziazione di cui al paragrafo 1, lettera a), comprendono le posizioni detenute nelle componenti disaggregate di un contratto differenziale e in altri derivati su merci strettamente connessi, negoziati nella stessa sede di negoziazione, che costituiscono una frazione del valore di un corrispondente contratto future standard o il cui periodo di determinazione del prezzo è definito come l’intervallo di tempo tra la data di inizio scelta e la fine del mese di contratto del derivato standard su merci. 3.   Qualora una persona detenga posizioni lunghe e corte in uno dei derivati su merci di cui ai paragrafi 1 e 2, essa compensa tali posizioni al fine di determinare la propria posizione netta in relazione al derivato su merci. 4.   Le posizioni detenute da un’entità non finanziaria in derivati su merci di cui è oggettivamente possibile misurare la capacità di ridurre i rischi in conformità dell’, paragrafi 1 e 3, secondo quanto approvato dall’autorità competente a norma dell’, paragrafo 5, sulla base dell’, paragrafi 1 e 2, non sono aggregate al fine di confrontare la posizione netta dell’entità non finanziaria con i limiti per il derivato su merci in questione. 5.   Le posizioni detenute da un’entità finanziaria in derivati su merci di cui è oggettivamente possibile misurare la capacità di ridurre i rischi in conformità dell’, paragrafi 2 e 4, secondo quanto approvato dall’autorità competente a norma dell’, paragrafo 5, sulla base dell’, paragrafi 3 e 4, non sono aggregate al fine di confrontare la posizione netta dell’entità finanziaria con i limiti per il derivato su merci in questione. 6.   Le posizioni detenute da una persona in derivati su merci risultanti da operazioni effettuate in sedi di negoziazione per adempiere agli obblighi di fornitura di liquidità in conformità dell’, secondo quanto approvato dall’autorità competente a norma dell’, non sono aggregate al fine di confrontare la posizione netta della persona con i limiti per il derivato su merci in questione. 7.   Una persona determina separatamente la posizione netta che detiene in un derivato su merci per i contratti nel mese di scadenza e per i contratti negli altri mesi.
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