Art. 17
Derivati su merci agricole nuovi e meno liquidi
In vigore dal 20 apr 2022
Derivati su merci agricole nuovi e meno liquidi
1. In deroga all’, per i derivati su merci agricole negoziati in una sede di negoziazione il cui totale combinato delle posizioni aperte su contratti nel mese di scadenza e negli altri mesi non supera i 20 000 lotti per un periodo di tre mesi consecutivi, le autorità competenti fissano il limite nel mese di scadenza e negli altri mesi per le posizioni detenute in detti derivati su merci a 10 000 lotti.
2. La sede di negoziazione informa l’autorità competente quando il totale delle posizioni aperte di qualsiasi derivato su merci di cui al paragrafo 1 raggiunge i 20 000 lotti per un periodo di tre mesi consecutivi. Non appena le autorità competenti ricevono tali notifiche riesaminano i limiti di posizione.
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