Art. 16
Valutazione dei fattori
In vigore dal 20 apr 2022
Valutazione dei fattori
Le autorità competenti stabiliscono i limiti di posizione nel mese di scadenza e negli altri mesi su derivati su merci agricole o su derivati su merci critici o significativi prendendo il valore della base di riferimento determinato in conformità degli e adeguandolo in funzione dell’impatto potenziale dei fattori di cui agli articoli da 18 a 21 sull’integrità del mercato di detto strumento derivato e della relativa merce sottostante entro uno dei limiti seguenti:
a)
tra il 5 % e il 35 %;
b)
tra il 2,5 % e il 35 % per i contratti derivati con un sottostante considerato alimento destinato al consumo umano con un totale combinato delle posizioni aperte su contratti nel mese di scadenza e negli altri mesi superiore a 50 000 lotti per un periodo di tre mesi consecutivi.
Storico versioni
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