Art. 12

Offerta consegnabile

In vigore dal 20 apr 2022
Offerta consegnabile 1.   Le autorità competenti calcolano l’offerta consegnabile per un derivato su merci agricole o un derivato su merci critico o significativo individuando la quantità della merce sottostante che può essere utilizzata per soddisfare le esigenze di consegna del derivato su merci. 2.   Le autorità competenti determinano l’offerta consegnabile per un derivato su merci di cui al paragrafo 1 facendo riferimento alla quantità media mensile della merce sottostante disponibile per la consegna sulla base dei dati più recenti disponibili riferiti a: a) un periodo di un anno immediatamente precedente la determinazione per un derivato su merci critico o significativo; b) un periodo da uno a cinque anni immediatamente precedente la determinazione per un derivato su merci agricole. 3.   Al fine di individuare la quantità della merce sottostante che soddisfa le condizioni di cui al paragrafo 1, le autorità competenti prendono in considerazione i criteri seguenti: a) le modalità di stoccaggio della merce sottostante; b) i fattori che possono incidere sull’offerta della merce sottostante.
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