Art. 11
Metodologia di determinazione del valore della base di riferimento per i limiti nel mese di scadenza
In vigore dal 20 apr 2022
Metodologia di determinazione del valore della base di riferimento per i limiti nel mese di scadenza
1. Le autorità competenti determinano il valore della base di riferimento per il limite di posizione nel mese di scadenza su un derivato su merci agricole o un derivato su merci critico o significativo calcolando il 25 % dell’offerta consegnabile per il derivato su merci. Se l’offerta consegnabile è notevolmente superiore al totale delle posizioni aperte, le autorità competenti determinano il valore della base di riferimento per il limite nel mese di scadenza calcolando il 25 % delle posizioni aperte nel derivato su merci.
Tale valore della base di riferimento è indicato in lotti.
2. Qualora l’autorità competente stabilisca limiti di posizione diversi per differenti periodi del mese di scadenza, tali limiti di posizione diminuiscono su base incrementale fino alla scadenza del derivato su merci e prendono in considerazione gli accordi di gestione della posizione della sede di negoziazione.
3. In deroga al paragrafo 1, le autorità competenti determinano il valore della base di riferimento per il limite di posizione nel mese di scadenza per i derivati su merci con un sottostante considerato alimento destinato al consumo umano con un totale combinato delle posizioni aperte su contratti nel mese di scadenza e negli altri mesi superiore a 50 000 lotti per un periodo di tre mesi consecutivi calcolando il 20 % dell’offerta consegnabile per il derivato su merci. Se l’offerta consegnabile è notevolmente superiore al totale delle posizioni aperte, le autorità competenti determinano il valore della base di riferimento per il limite nel mese di scadenza per tale derivato su merci calcolando il 20 % delle posizioni aperte nel derivato su merci.
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