Art. 7
Spostamento dei frutti specificati all’interno del territorio dell’Unione
In vigore dal 13 apr 2022
Spostamento dei frutti specificati all’interno del territorio dell’Unione
1. I frutti specificati non possono essere spostati verso uno Stato membro diverso dello Stato membro attraverso il quale sono stati introdotti nel territorio dell’Unione, a meno che le autorità competenti degli Stati membri interessati non acconsentano a tale spostamento.
2. Dopo l’esecuzione dei controlli fisici di cui all’articolo 49 del regolamento (UE) 2017/625, i frutti specificati sono direttamente e immediatamente trasportati negli impianti di trasformazione di cui all’, paragrafo 1, o in un deposito. Qualsiasi spostamento dei frutti specificati è effettuato sotto il controllo dell’autorità competente dello Stato membro in cui è situato il punto di entrata e, se del caso, dello Stato membro in cui avviene la trasformazione.
Storico versioni
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