Art. 6

Introduzione e spostamento nell’Unione di frutti specificati destinati esclusivamente alla trasformazione industriale

In vigore dal 13 apr 2022
Introduzione e spostamento nell’Unione di frutti specificati destinati esclusivamente alla trasformazione industriale In deroga all’allegato VII, punto 60, lettera e), del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072, i frutti specificati originari dell’Argentina, del Brasile, del Sud Africa, dell’Uruguay o dello Zimbabwe destinati esclusivamente alla trasformazione industriale sono introdotti, spostati, trasformati e immagazzinati nel territorio dell’Unione solo in conformità degli articoli da 6 a 10 e se sono soddisfatte tutte le prescrizioni seguenti: a) i frutti specificati sono stati prodotti in uno di tali paesi in un sito di produzione riconosciuto che, al momento opportuno, dall’inizio dell’ultimo ciclo vegetativo, è stato sottoposto a trattamenti e misure colturali efficaci contro l’organismo nocivo specificato e la cui applicazione è stata verificata sotto la supervisione ufficiale dell’organizzazione nazionale per la protezione delle piante («la NPPO») di tale paese; b) i frutti specificati sono stati raccolti in siti di produzione riconosciuti e non sono stati rilevati sintomi dell’organismo nocivo specificato attraverso un appropriato controllo fisico eseguito al momento dell’imballaggio; c) i frutti specificati sono accompagnati da un certificato fitosanitario che comprende tutti gli elementi seguenti: i) il numero di imballaggi provenienti da ciascun sito di produzione; ii) i numeri di identificazione dei contenitori; iii) i pertinenti codici di tracciabilità dei siti di produzione indicati sugli imballaggi individuali e, alla rubrica «Dichiarazione supplementare», le dichiarazioni seguenti: «La partita è conforme all’ del regolamento di esecuzione (UE) 2022/632 della Commissione» e «Frutti destinati esclusivamente alla trasformazione industriale»; d) sono trasportati in imballaggi individuali in un contenitore; e) su ciascun imballaggio individuale di cui alla lettera d) è apposta un’etichetta recante le seguenti informazioni: i) il codice di tracciabilità del sito di produzione su ciascun imballaggio individuale; ii) il peso netto dichiarato del frutto specificato; iii) la dichiarazione: «frutti destinati esclusivamente alla trasformazione industriale».
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