Art. 3
Introduzione nel territorio dell’Unione di frutti specificati diversi dai frutti destinati esclusivamente alla trasformazione industriale
In vigore dal 13 apr 2022
Introduzione nel territorio dell’Unione di frutti specificati diversi dai frutti destinati esclusivamente alla trasformazione industriale
In deroga all’allegato VII, punto 60, lettere c) e d), del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072, i frutti specificati originari dell’Argentina, del Brasile, del Sud Africa, dell’Uruguay o dello Zimbabwe diversi dai frutti destinati esclusivamente alla trasformazione industriale possono essere introdotti nel territorio dell’Unione esclusivamente in conformità agli del presente regolamento e se sono soddisfatte tutte le condizioni stabilite negli allegati da I a V del presente regolamento per il paese corrispondente.
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