Art. 3

Introduzione nel territorio dell’Unione di frutti specificati diversi dai frutti destinati esclusivamente alla trasformazione industriale

In vigore dal 13 apr 2022
Introduzione nel territorio dell’Unione di frutti specificati diversi dai frutti destinati esclusivamente alla trasformazione industriale In deroga all’allegato VII, punto 60, lettere c) e d), del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072, i frutti specificati originari dell’Argentina, del Brasile, del Sud Africa, dell’Uruguay o dello Zimbabwe diversi dai frutti destinati esclusivamente alla trasformazione industriale possono essere introdotti nel territorio dell’Unione esclusivamente in conformità agli del presente regolamento e se sono soddisfatte tutte le condizioni stabilite negli allegati da I a V del presente regolamento per il paese corrispondente.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg_impl:2022:632:oj#art-3

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Introduzione nel territorio dell’Unione di frutti specificati diversi dai frutti destinati esclusivamente alla trasformazione industriale (Art. 3 Regolamento (UE) 2022/632) — Testo vigente | Portale Normativo