Art. 1
In vigore dal 13 apr 2022
Nel regolamento (UE) 2022/263 sono inseriti gli articoli seguenti:
«Articolo 4 bis
1. I divieti imposti dall'articolo 4 non si applicano:
a)
alla vendita, alla fornitura, al trasferimento o all'esportazione dei beni o delle tecnologie elencati nell'allegato II;
b)
alla fornitura diretta o indiretta di assistenza tecnica o di servizi di intermediazione connessi ai beni e alle tecnologie elencati nell'allegato II o connessi alla fornitura, alla fabbricazione, alla manutenzione e all'uso di tali prodotti; o
c)
alla fornitura diretta o indiretta di finanziamenti o di assistenza finanziaria connessi ai beni e alle tecnologie elencati nell'allegato II, a persone fisiche o giuridiche, entità o organismi nei territori specificati o per l'uso nei territori specificati da parte di:
—
organismi pubblici oppure persone giuridiche, entità o organismi che ricevono finanziamenti pubblici dall'Unione o dagli Stati membri, purché i beni, le tecnologie, i servizi e l'assistenza siano necessari per scopi esclusivamente umanitari nei territori specificati;
—
organizzazioni e agenzie che l'Unione sottopone a valutazione per pilastro e con le quali ha firmato un accordo quadro relativo al partenariato finanziario in base al quale l'organizzazione o l'agenzia agisce da partner umanitario dell'Unione, purché i beni, le tecnologie, i servizi e l'assistenza siano necessari per scopi esclusivamente umanitari nei territori specificati;
—
organizzazioni e agenzie alle quali l'Unione ha rilasciato il certificato di partenariato umanitario o che sono certificate o riconosciute da uno Stato membro conformemente alle procedure nazionali, purché i beni, le tecnologie, i servizi e l'assistenza siano necessari per scopi esclusivamente umanitari nei territori specificati; o
—
agenzie specializzate degli Stati membri, purché i beni, le tecnologie, i servizie l'assistenza siano necessari per scopi esclusivamente umanitari nei territori specificati.
2. In deroga all'articolo 4, nei casi non contemplati dal paragrafo 1 del presente articolo le autorità competenti possono concedere autorizzazioni specifiche o generali, alle condizioni generali e specifiche che ritengono appropriate, per:
a)
la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione dei beni o delle tecnologie elencati nell'allegato II;
b)
la fornitura diretta o indiretta di assistenza tecnica o di servizi di intermediazione connessi ai beni e alle tecnologie elencati nell'allegato II o connessi alla fornitura, alla fabbricazione, alla manutenzione e all'uso di tali prodotti; o
c)
la fornitura diretta o indiretta di finanziamenti o di assistenza finanziaria connessi ai beni e alle tecnologie elencati nell'allegato II,
a persone fisiche o giuridiche, entità o organismi nei territori specificati o per l'uso nei territori specificati, purché i beni, le tecnologie, i servizi e l'assistenza siano necessari per scopi esclusivamente umanitari nei territori specificati.
3. Lo Stato membro interessato informa gli altri Stati membri e la Commissione di tutte le autorizzazioni rilasciate a norma del paragrafo 2 entro due settimane dal rilascio.
4. Il presente articolo lascia impregiudicata l'osservanza del regolamento (UE) n. 269/2014 del Consiglio (*1).
Articolo 5 bis
1. I divieti imposti dall'articolo 5, paragrafo 1, non si applicano alla fornitura di assistenza tecnica né alla prestazione di servizi di intermediazione, di costruzione o di ingegneria direttamente relativi a infrastrutture nei territori specificati nei settori di cui all'articolo 4, paragrafo 1, definiti sulla base dell'allegato II, indipendentemente dall'origine dei beni e delle tecnologie, da parte di:
a)
organismi pubblici oppure persone giuridiche, entità o organismi che ricevono finanziamenti pubblici dall'Unione o dagli Stati membri, purché l'assistenza e i servizi siano necessari per scopi esclusivamente umanitari nei territori specificati;
b)
organizzazioni e agenzie che l'Unione sottopone a valutazione per pilastro e con le quali ha firmato un accordo quadro relativo al partenariato finanziario in base al quale l'organizzazione o l'agenzia agisce da partner umanitario dell'Unione, a condizione che tali assistenza e servizi siano necessari per scopi esclusivamente umanitari nei territori specificati;
c)
organizzazioni e agenzie alle quali l'Unione ha rilasciato il certificato di partenariato umanitario o che sono certificate o riconosciute da uno Stato membro conformemente alle procedure nazionali, purché l'assistenza e i servizi siano necessari per scopi esclusivamente umanitari nei territori specificati; o
d)
agenzie specializzate degli Stati membri, purché l'assistenza e i servizi siano necessari per scopi esclusivamente umanitari nei territori specificati.
2. In deroga all'articolo 5, paragrafo 1, nei casi non contemplati dal paragrafo 1 del presente articolo le autorità competenti possono concedere autorizzazioni specifiche o generali, alle condizioni generali e specifiche che ritengono appropriate, per la fornitura di assistenza tecnica o la prestazione di servizi di intermediazione, di costruzione o di ingegneria direttamente relativi a infrastrutture nei territori specificati nei settori di cui all'articolo 4, paragrafo 1, definiti sulla base dell'allegato II, indipendentemente dall'origine dei beni e delle tecnologie, purché l'assistenza e il servizio siano necessari per scopi esclusivamente umanitari nei territori specificati.
3. Lo Stato membro interessato informa gli altri Stati membri e la Commissione di tutte le autorizzazioni rilasciate a norma del paragrafo 2 entro due settimane dal rilascio.
4. Il presente articolo lascia impregiudicata l'osservanza del regolamento (UE) n. 269/2014.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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