Art. 1

In vigore dal 13 apr 2022
Nel regolamento (UE) n. 269/2014 è inserito l'articolo seguente: «Articolo 2 bis 1.   L', paragrafo 2, non si applica a fondi o risorse economiche messe a disposizione da organizzazioni e agenzie che l'Unione sottopone a valutazione per pilastro e con le quali ha firmato un accordo quadro relativo al partenariato finanziario in base al quale l'organizzazione o l'agenzia agisce da partner umanitario dell'Unione, purché la fornitura di tali fondi o risorse economiche sia necessaria per scopi esclusivamente umanitari in Ucraina. 2.   Nei casi non contemplati dal paragrafo 1 del presente articolo e in deroga all', le autorità competenti possono concedere autorizzazioni specifiche o generali, alle condizioni generali o specifiche che ritengono appropriate, per lo svincolo di taluni fondi o risorse economiche congelati o la messa a disposizione di taluni fondi o risorse economiche, purché la fornitura di tali fondi o risorse economiche sia necessaria per scopi esclusivamente umanitari in Ucraina. 3.   In assenza di una decisione sfavorevole, di una richiesta di informazioni o di una comunicazione di un termine ulteriore da parte dell'autorità competente entro cinque giorni lavorativi dalla data di ricevimento della domanda di autorizzazione ai sensi del paragrafo 2, l'autorizzazione si considera concessa. 4.   Lo Stato membro interessato informa gli altri Stati membri e la Commissione in merito alle autorizzazioni concesse in conformità dei paragrafi 2 e 3 entro due settimane dalla concessione.».
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