Art. 1

Calcolo del requisito relativo alle spese fisse generali

In vigore dal 11 apr 2022
Calcolo del requisito relativo alle spese fisse generali 1.   Ai fini dell’articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/2033, per «dati derivanti dalla disciplina contabile applicabile» si intendono i dati dell’ultimo bilancio di esercizio sottoposto a revisione contabile di un’impresa di investimento dopo la distribuzione degli utili o dell’ultimo bilancio di esercizio se l’impresa di investimento non è tenuta ad avere un bilancio sottoposto a revisione. 2.   Se l’ultimo bilancio sottoposto a revisione dell’impresa di investimento non copre un periodo di dodici mesi, l’impresa di investimento divide gli importi inclusi in tale bilancio per il numero di mesi oggetto del bilancio e moltiplica il risultato per 12, in modo da ottenere un importo annuo equivalente. 3.   Ai fini dell’articolo 13, paragrafo 4, primo comma, lettera b), del regolamento (UE) 2019/2033, le quote di partecipazione agli utili per dipendenti, amministratori e soci sono calcolate sulla base dell’utile netto. 4.   Ai fini dell’articolo 13, paragrafo 4, primo comma, lettera a), del regolamento (UE) 2019/2033, i bonus per il personale e altra retribuzione sono considerati dipendenti dall’utile netto dell’impresa di investimento nell’anno in questione se sono soddisfatte entrambe le condizioni seguenti: a) i bonus per il personale o altra retribuzione da dedurre sono già stati versati ai dipendenti nell’anno precedente l’anno di pagamento, o il pagamento dei bonus per il personale o altra retribuzione ai dipendenti non avrà alcuna incidenza sulla posizione patrimoniale dell’impresa nell’anno di pagamento; b) per quanto riguarda l’anno in corso e gli anni futuri, l’impresa non è tenuta a concedere o assegnare ulteriori bonus o altri pagamenti sotto forma di retribuzione, a meno che non realizzi un utile netto in quell’anno. 5.   Se terzi, compresi agenti collegati, hanno sostenuto spese fisse per conto delle imprese di investimento che non sono già incluse nelle spese totali del bilancio di esercizio di cui al paragrafo 1, tali spese fisse sono aggiunte alle spese totali dell’impresa di investimento. Se è disponibile una scomposizione delle spese sostenute da terzi, l’impresa di investimento aggiunge al dato che rappresenta le spese totali solo la quota di tali spese fisse applicabile all’impresa di investimento. Se tale scomposizione non è disponibile, l’impresa di investimento aggiunge al dato che rappresenta le spese totali solo la sua quota delle spese sostenute da terzi risultante dal piano aziendale dell’impresa di investimento. 6.   Oltre agli elementi per la deduzione di cui all’articolo 13, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2019/2033, dal totale delle spese sono dedotti anche gli elementi seguenti, se inclusi nelle spese totali conformemente alla disciplina contabile pertinente: a) le provvigioni, le commissioni di collocamento e gli altri oneri pagati alle controparti centrali, alle borse, ad altre sedi di negoziazione e ai broker intermedi ai fini dell’esecuzione, della registrazione o della compensazione delle operazioni, solo se direttamente trasferiti e addebitati ai clienti. Non sono compresi le provvigioni e gli altri oneri necessari per mantenere l’adesione o far fronte in altro modo agli obblighi finanziari di ripartizione delle perdite nei confronti delle controparti centrali, delle borse e di altre sedi di negoziazione; b) gli interessi pagati ai clienti sul denaro dei clienti, qualora non sussista alcun obbligo di pagamento di tali interessi; c) le spese fiscali se dovute in relazione agli utili di esercizio dell’impresa di investimento; d) le perdite derivanti dalla negoziazione per conto proprio di strumenti finanziari; e) i pagamenti relativi ad accordi di trasferimento dei profitti e delle perdite basati su contratti, in virtù dei quali l’impresa di investimento è tenuta a trasferire all’impresa madre, dopo la redazione del bilancio di esercizio, il suo risultato di esercizio; f) i versamenti a un fondo per rischi bancari generali ai sensi dell’articolo 26, paragrafo 1, lettera f), del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (3); g) le spese relative a elementi che sono già stati dedotti dai fondi propri ai sensi dell’articolo 36, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 575/2013. Oltre agli elementi elencati al primo comma, i market maker, quali definiti all’, paragrafo 1, punto 7, della direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (4), possono dedurre anche il seguente importo (A): A = B – 4×C, dove: B = commissioni di negoziazione pagate dal market maker per operazioni per le quali il market maker svolge attività di market making (importo annuo), se tali commissioni non sono state direttamente trasferite e addebitate ai clienti; C = commissioni di negoziazione che verrebbero sostenute per vendere un portafoglio di titoli equivalente al più ampio inventario di titoli a fine giornata detenuto dal market maker a fini di market making nell’anno precedente.
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