Art. 1
In vigore dal 8 apr 2022
Il regolamento (UE) n. 269/2014 è così modificato:
1)
all’articolo 4, paragrafo 1, è aggiunta la lettera seguente:
«e)
pagabili su o da un conto appartenente a o detenuto da una missione diplomatica o consolare o da un’organizzazione internazionale che gode di immunità in conformità del diritto internazionale, nella misura in cui tali pagamenti servono per scopi ufficiali della missione diplomatica o consolare o dell’organizzazione internazionale.»;
2)
l’articolo 6 ter è sostituito dal seguente:
«Articolo 6 ter
1. In deroga all’, le autorità competenti di uno Stato membro possono autorizzare lo svincolo di taluni fondi o risorse economiche congelati appartenenti alle entità di cui alla rubrica «B. Entità», voci 53, 54 e 55, dell’allegato I o la messa a disposizione di tali entità di taluni fondi o risorse economiche, alle condizioni che ritengono appropriate e dopo aver accertato che tali fondi o risorse economiche sono necessari per porre termine, entro il 24 agosto 2022, a operazioni, contratti o altri accordi, compresi i rapporti bancari di corrispondenza, conclusi con tali entità prima del 23 febbraio 2022.
2. In deroga all’, le autorità competenti di uno Stato membro possono autorizzare lo svincolo di taluni fondi o risorse economiche congelati appartenenti alle entità di cui alle voci numero 79, 80, 81 e 82, dell’allegato I o la messa a disposizione di tali entità di taluni fondi o risorse economiche, alle condizioni che ritengono appropriate e dopo aver accertato che tali fondi o risorse economiche sono necessari per porre termine, entro il 9 ottobre 2022, a operazioni, contratti o altri accordi, compresi i rapporti bancari di corrispondenza, conclusi con tali entità prima dell'8 aprile 2022.
3. In deroga all’, le autorità competenti di uno Stato membro possono autorizzare, alle condizioni che ritengono appropriate, lo svincolo di taluni fondi o risorse economiche congelati o la messa a disposizione di una persona fisica o giuridica, di un’entità o di un organismo elencati nell’allegato I di taluni fondi o risorse economiche, dopo aver accertato che:
a)
i fondi o le risorse economiche sono necessari per la vendita e il trasferimento entro il 9 ottobre 2022 dei diritti di proprietà su una persona giuridica, un’entità o un organismo stabiliti nell’Unione, laddove tali diritti di proprietà sono direttamente o indirettamente detenuti da una persona fisica o giuridica, da un’entità o da un organismo elencati nell’allegato I; e
b)
il ricavato di tale vendita e trasferimento rimane congelato.».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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