Art. 9
Tariffe all’ingrosso per l’effettuazione di chiamate in roaming regolamentate
In vigore dal 6 apr 2022
Tariffe all’ingrosso per l’effettuazione di chiamate in roaming regolamentate
1. La tariffa media all’ingrosso che l’operatore della rete ospitante può applicare al fornitore di roaming per la fornitura di una chiamata in roaming regolamentata a partire dalla rete ospitante, compresi, tra l’altro, i costi per la raccolta, il transito e la terminazione, non supera il limite di salvaguardia di 0,022 EUR al minuto. Tale tariffa massima all’ingrosso è ridotta a 0,019 EUR al minuto il 1o gennaio 2025 e, fatto salvo l’, rimane fissata a 0,019 EUR al minuto fino al 30 giugno 2032.
2. La tariffa media all’ingrosso di cui al paragrafo 1 si applica tra una qualsiasi coppia di operatori ed è calcolata su un periodo di 12 mesi o su un qualsiasi periodo residuo di durata inferiore prima della fine del periodo di applicazione di una tariffa media massima all’ingrosso di cui al paragrafo 1 o prima del 30 giugno 2032.
3. La tariffa media all’ingrosso di cui al paragrafo 1 si ottiene dividendo i ricavi totali all’ingrosso derivanti dal roaming per il numero totale di minuti all’ingrosso in roaming effettivamente utilizzati per la fornitura di chiamate all’ingrosso in roaming nell’Unione dal relativo operatore durante il periodo di riferimento, aggregati al secondo e adeguati per tener conto della possibilità per l’operatore della rete ospitante di applicare un periodo iniziale minimo di tariffazione non superiore a 30 secondi.
Storico versioni
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