Art. 6

Meccanismo di sostenibilità

In vigore dal 6 apr 2022
Meccanismo di sostenibilità 1.   In circostanze specifiche ed eccezionali, al fine di assicurare la sostenibilità del modello di tariffazione nazionale, qualora un fornitore di roaming non sia in grado di recuperare i suoi costi globali effettivi e previsti della fornitura di servizi di roaming regolamentati a norma degli dalle sue entrate globali effettive e previste risultanti dalla fornitura di tali servizi, detto fornitore di roaming può chiedere l’autorizzazione ad applicare un sovrapprezzo. Tale sovrapprezzo è applicato solo nella misura necessaria per recuperare i costi della fornitura di servizi di roaming al dettaglio regolamentati, tenuto conto delle tariffe massime all’ingrosso applicabili. 2.   Qualora un fornitore di roaming decida di avvalersi del paragrafo 1 del presente articolo, presenta senza indugio una domanda all’autorità nazionale di regolamentazione e le fornisce tutte le informazioni necessarie a norma degli atti di esecuzione di cui all’. Ogni 12 mesi il fornitore di roaming aggiorna tali informazioni e le sottopone all’autorità nazionale di regolamentazione. 3.   All’atto del ricevimento di una domanda a norma del paragrafo 2, l’autorità nazionale di regolamentazione valuta se il fornitore di roaming abbia stabilito di non essere in grado di recuperare i suoi costi a norma del paragrafo 1, con conseguente compromissione della sostenibilità del suo modello di tariffazione nazionale. La valutazione della sostenibilità del modello di tariffazione nazionale è basata sui pertinenti fattori oggettivi specifici per il fornitore di roaming, inclusi le variazioni oggettive tra fornitori di roaming nello Stato membro interessato e il livello dei prezzi e delle entrate nazionali. L’autorità nazionale di regolamentazione autorizza il sovrapprezzo qualora siano soddisfatte le condizioni di cui al paragrafo 1 e al presente paragrafo. 4.   Entro un mese dal ricevimento di una domanda a norma del paragrafo 2, l’autorità nazionale di regolamentazione autorizza il sovrapprezzo a meno che la domanda sia manifestamente infondata o fornisca informazioni insufficienti. Qualora l’autorità nazionale di regolamentazione ritenga che la domanda sia manifestamente infondata o reputi insufficienti le informazioni fornite, adotta una decisione definitiva entro un ulteriore termine di due mesi, dopo aver dato al fornitore di roaming la possibilità di essere ascoltato, al fine di autorizzare, modificare o rifiutare il sovrapprezzo.
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