Art. 4

Fornitura di servizi di roaming al dettaglio regolamentati

In vigore dal 6 apr 2022
Fornitura di servizi di roaming al dettaglio regolamentati 1.   I fornitori di roaming non applicano alcun sovrapprezzo in aggiunta ai prezzi al dettaglio nazionali nei confronti dei clienti in roaming in qualsiasi Stato membro per l’effettuazione o la ricezione di chiamate in roaming regolamentate, per l’invio di SMS in roaming regolamentati o per l’utilizzo di servizi di dati in roaming regolamentati, né applicano alcuna tariffa generale per consentire l’utilizzo all’estero di apparecchiature terminali o servizi, fatti salvi gli . 2.   I fornitori di roaming non offrono servizi di roaming al dettaglio regolamentati a condizioni meno favorevoli di quelle offerte a livello nazionale, in particolare in termini di qualità del servizio fornito in base al contratto al dettaglio, se sulla rete ospitante è disponibile la stessa generazione di reti e di tecnologie di comunicazione mobile. Gli operatori di comunicazione mobile evitano ritardi irragionevoli nel trasferimento fra le reti alle frontiere interne dell’Unione. 3.   Al fine di contribuire all’applicazione coerente del presente articolo, entro il 1o gennaio 2023, il BEREC, previa consultazione delle parti interessate e in stretta collaborazione con la Commissione, aggiorna i propri orientamenti per la vendita al dettaglio in merito all’attuazione delle misure sulla qualità del servizio.
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