Art. 21
Riesame
In vigore dal 6 apr 2022
Riesame
1. Previa consultazione del BEREC, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio due relazioni seguite, se del caso, da una proposta legislativa intesa a modificare il presente regolamento.
La prima di tali relazioni è presentata entro il 30 giugno 2025 e la seconda entro il 30 giugno 2029.
Le relazioni contengono, tra l’altro, una valutazione:
a)
dell’impatto dell’introduzione e dell’attuazione delle reti e delle tecnologie di comunicazioni mobili di prossima generazione sul mercato del roaming;
b)
dell’efficacia degli obblighi di qualità del servizio per quanto riguarda i clienti in roaming, della disponibilità e della qualità dei servizi, tra cui quelli che rappresentano un’alternativa ai servizi di chiamata vocale, di SMS e di dati in roaming al dettaglio regolamentati, in particolare alla luce dell’evoluzione tecnologica e dell’accesso alle diverse tecnologie di rete e generazioni di reti;
c)
del livello di concorrenza sul mercato del roaming all’ingrosso e su quello al dettaglio, in particolare delle tariffe effettive all’ingrosso pagate dagli operatori e della situazione concorrenziale degli operatori di piccole dimensioni, indipendenti o che hanno appena avviato la loro attività e degli MVNO, compresi gli effetti sulla concorrenza degli accordi commerciali di roaming all’ingrosso e del traffico scambiato su piattaforme di commercio e strumenti analoghi e il grado di interconnessione tra gli operatori;
d)
dell’evoluzione del roaming da macchina a macchina, compreso il roaming su apparecchiature IoT;
e)
della misura in cui l’attuazione delle misure previste all’, in particolare, sulla base delle informazioni fornite dalle autorità nazionali di regolamentazione, della procedura di autorizzazione preventiva di cui all’, paragrafo 6, abbia prodotto risultati per lo sviluppo della concorrenza nel mercato interno dei servizi di roaming regolamentati;
f)
dell’evoluzione dei piani tariffari al dettaglio disponibili;
g)
dei cambiamenti dei modelli di consumo dei dati per i servizi nazionali e di roaming, compresi i cambiamenti dei modelli di viaggio degli utenti finali europei causati da circostanze quali pandemie, ad esempio COVID-19, o catastrofi naturali;
h)
della capacità degli operatori delle reti d’origine di mantenere la sostenibilità dei loro modelli di tariffazione nazionali e della misura in cui i sovrapprezzi eccezionali del roaming al dettaglio sono stati autorizzati in conformità dell’;
i)
della capacità degli operatori delle reti ospitanti di recuperare i costi sostenuti secondo principi di efficienza per la fornitura di servizi di roaming all’ingrosso regolamentati, tenuto conto delle ultime informazioni sull’installazione delle reti nonché degli sviluppi delle capacità tecniche, dei modelli di determinazione dei prezzi e dei vincoli delle reti, ad esempio la possibilità di includere calcoli di modelli di costo basati sulla capacità piuttosto che sul consumo;
j)
dell’impatto dell’applicazione delle politiche di utilizzo corretto da parte degli operatori, anche per quanto riguarda il consumo da parte dei consumatori finali, conformemente agli atti di esecuzione adottati a norma dell’, compresa l’identificazione di eventuali incongruenze nell’applicazione e attuazione di tali politiche; nonché dell’efficacia e della proporzionalità dell’applicazione generale di tali politiche;
k)
della misura in cui gli operatori e i clienti in roaming incontrano problemi in relazione ai servizi a valore aggiunto e dell’attuazione della banca dati delle serie di numeri per i servizi a valore aggiunto istituita a norma dell’, primo comma, lettera a);
l)
dell’applicazione delle misure del presente regolamento e dei reclami relativi all’uso delle comunicazioni di emergenza in roaming;
m)
dei reclami relativi al roaming involontario.
2. Al fine di valutare l’evoluzione della concorrenza sui mercati del roaming all’interno dell’Unione, il BEREC raccoglie periodicamente dalle autorità nazionali di regolamentazione dati sull’evoluzione delle tariffe al dettaglio e all’ingrosso per i servizi di chiamata vocale, di SMS e di dati in roaming regolamentati, comprese le tariffe all’ingrosso applicate rispettivamente al traffico bilanciato e al traffico sbilanciato in roaming, sull’impatto dell’introduzione e dell’attuazione delle reti e delle tecnologie di comunicazioni mobili di prossima generazione, sull’utilizzo delle piattaforme di commercio e di strumenti analoghi, sullo sviluppo del roaming da macchina a macchina e delle apparecchiature IoT, nonché sulla misura in cui gli accordi di roaming all’ingrosso contemplano la qualità del servizio e danno accesso a diverse tecnologie di rete e generazioni di reti. Se del caso, le autorità nazionali di regolamentazione possono fornire tali dati in coordinamento con altre autorità competenti.
Il BEREC raccoglie inoltre periodicamente dalle autorità nazionali di regolamentazione dati sull’applicazione della politica di utilizzo corretto da parte degli operatori, sull’evoluzione delle tariffe esclusivamente nazionali, sull’applicazione dei meccanismi di sostenibilità e sui reclami riguardanti il roaming e il rispetto degli obblighi sulla qualità del servizio. Se del caso, le autorità nazionali di regolamentazione competenti si coordinano con altre autorità competenti e raccolgono tali dati da dette autorità. Il BEREC raccoglie periodicamente e fornisce informazioni supplementari sulla trasparenza, sull’applicazione delle misure in materia di comunicazioni di emergenza, sui servizi a valore aggiunto e sul roaming sulle reti pubbliche di comunicazioni mobili non terrestri.
Il BEREC raccoglie dati anche sugli accordi di roaming all’ingrosso non soggetti alle tariffe massime di roaming all’ingrosso di cui agli o 11 e sull’attuazione, a livello del mercato all’ingrosso, di misure contrattuali volte a impedire il roaming permanente o a prevenire l’utilizzo anomalo o abusivo dell’accesso all’ingrosso al roaming per scopi diversi dalla fornitura di servizi di roaming regolamentati a clienti dei fornitori di roaming durante i loro viaggi occasionali all’interno dell’Unione.
I dati raccolti dal BEREC a norma del presente paragrafo sono trasmessi alla Commissione almeno una volta l’anno. La Commissione rende pubblici tali dati.
Entro il 30 giugno 2027 la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione intermedia basata sui dati raccolti dal BEREC a norma del presente paragrafo, seguita, se del caso, da una proposta legislativa relativa alla modifica del presente regolamento.
Sulla base dei dati raccolti a norma del presente paragrafo, il BEREC riferisce inoltre regolarmente sull’evoluzione dei prezzi e dei modelli di consumo negli Stati membri sia per i servizi nazionali, sia per i servizi di roaming, nonché sull’evoluzione delle tariffe effettive di roaming all’ingrosso per il traffico sbilanciato tra fornitori di servizi di roaming e sulla relazione tra i prezzi al dettaglio, le tariffe all’ingrosso e i costi all’ingrosso per i servizi di roaming. Il BEREC determina in che misura tali elementi sono correlati.
Storico versioni
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