Art. 18
Risoluzione di controversie
In vigore dal 6 apr 2022
Risoluzione di controversie
1. Eventuali controversie che dovessero insorgere fra imprese fornitrici di reti o servizi di comunicazione elettronica in uno Stato membro in relazione agli obblighi sanciti dal presente regolamento sono soggette alle procedure di risoluzione delle controversie di cui agli articoli 26 e 27 della direttiva (UE) 2018/1972.
Le controversie tra operatori delle reti ospitanti e altri operatori sulle tariffe applicate agli input necessari per la fornitura di servizi di roaming all’ingrosso regolamentati possono essere sottoposte all’autorità nazionale o alle autorità nazionali di regolamentazione competenti a norma degli articoli 26 e 27 della direttiva (UE) 2018/1972. L’autorità nazionale o le autorità nazionali di regolamentazione competenti notificano qualsiasi controversia transfrontaliera al BEREC in modo da pervenire a una risoluzione coerente della controversia. Qualora il BEREC sia stato consultato, l’autorità nazionale o le autorità nazionali di regolamentazione competenti attendono il parere del BEREC prima di adottare provvedimenti per risolvere la controversia.
2. In caso di controversie irrisolte in cui siano coinvolti consumatori o utenti finali in relazione a questioni che rientrano nell’ambito di applicazione del presente regolamento, gli Stati membri provvedono a garantire la possibilità di ricorso alle procedure di risoluzione extragiudiziale delle controversie di cui all’articolo 25 della direttiva (UE) 2018/1972.
Storico versioni
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