Art. 15

Trasparenza riguardo alle modalità di accesso ai servizi di emergenza

In vigore dal 6 apr 2022
Trasparenza riguardo alle modalità di accesso ai servizi di emergenza I fornitori di roaming provvedono affinché i loro clienti in roaming siano sempre adeguatamente informati sulle modalità di accesso ai servizi di emergenza nello Stato membro visitato. Il fornitore di roaming informa il cliente in roaming, mediante messaggio automatico, della possibilità di accedere gratuitamente ai servizi di emergenza chiamando il numero unico di emergenza europeo «112». Tale messaggio fornisce inoltre al cliente in roaming un link per accedere gratuitamente a una pagina web dedicata, accessibile alle persone con disabilità, che fornisce informazioni sulle modalità alternative di accesso ai servizi di emergenza tramite le comunicazioni di emergenza obbligatorie nello Stato membro visitato. Le informazioni sono trasmesse all’apparecchiatura mobile del cliente in roaming tramite un SMS o se del caso con mezzi adeguati a facilitarne la ricezione e la comprensione ogni volta che un cliente in roaming entra in uno Stato membro diverso da quello del suo fornitore nazionale. Le informazioni sono fornite gratuitamente. Negli Stati membri in cui sono diffuse applicazioni mobili di allarme pubblico, se lo Stato membro visitato segnala un collegamento a tale applicazione nella banca dati istituita a norma dell’, primo comma, lettera b), i fornitori di roaming includono nel messaggio di cui al secondo comma del presente articolo informazioni che indicano la possibilità di ricevere avvisi pubblici da un’applicazione mobile di allarme pubblico. Un link all’applicazione di allarme pubblico e le istruzioni per il suo download sono forniti nella pagina web dedicata di cui al secondo comma del presente articolo.
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