Art. 14

Trasparenza e meccanismi di salvaguardia per i servizi di dati in roaming al dettaglio

In vigore dal 6 apr 2022
Trasparenza e meccanismi di salvaguardia per i servizi di dati in roaming al dettaglio 1.   I fornitori di roaming provvedono affinché i clienti in roaming, sia prima che dopo la conclusione di un contratto al dettaglio, siano sempre adeguatamente informati in merito alle tariffe applicate all’uso dei servizi di dati in roaming regolamentati, in modo da aiutare i clienti a comprendere le conseguenze economiche di tale uso e consentire loro di monitorare e controllare la spesa legata ai servizi di dati in roaming regolamentati ai sensi dei paragrafi 2 e 4. Se del caso, i fornitori di roaming informano i propri clienti, prima della conclusione di un contratto al dettaglio e successivamente a intervalli regolari, del rischio di connessioni dati e download di dati automatici e incontrollati in roaming. I fornitori di roaming notificano inoltre ai propri clienti, gratuitamente e in modo chiaro e facilmente comprensibile, le modalità per disattivare tali connessioni dati automatiche in roaming, onde evitare il consumo incontrollato di servizi di dati in roaming. 2.   Un messaggio automatico inviato dal fornitore di roaming informa il cliente in roaming del fatto che quest’ultimo sta utilizzando servizi di dati in roaming regolamentati e fornisce informazioni essenziali personalizzate sulle tariffe, nella valuta della fattura emessa dal fornitore nazionale del cliente, applicabili alla fornitura di servizi di dati in roaming regolamentati al cliente in roaming nello Stato membro interessato, salvo qualora il cliente abbia comunicato al fornitore di roaming di non desiderare tali informazioni. Tali informazioni essenziali personalizzate sulle tariffe comprendono informazioni su: a) qualsiasi politica di utilizzo corretto cui il cliente in roaming è soggetto all’interno dell’Unione e i sovrapprezzi che si applicano al di sopra dei limiti previsti da tale politica di utilizzo corretto; e b) eventuali sovrapprezzi applicati a norma dell’. Le informazioni sono inviate direttamente all’apparecchiatura mobile del cliente in roaming, ad esempio mediante un SMS, un messaggio di posta elettronica, un messaggio di testo o una finestra pop-up sulla sua apparecchiatura mobile, ogni volta che il cliente in roaming entra in uno Stato membro diverso da quello del suo fornitore nazionale e comincia a utilizzare, per la prima volta, un servizio di dati in roaming in tale Stato membro. Le informazioni sono fornite gratuitamente nel momento in cui il cliente in roaming inizia a utilizzare un servizio di dati in roaming regolamentato, con mezzi adeguati a facilitarne la ricezione e la comprensione. Un cliente che abbia comunicato al fornitore di roaming di non voler ricevere informazioni tariffarie automatiche ha il diritto, in qualsiasi momento e gratuitamente, di richiedere al fornitore di roaming di ripristinare l’erogazione del servizio. 3.   Il fornitore di roaming invia una notifica quando il volume applicabile di servizi di dati in roaming regolamentati corrispondente a un utilizzo corretto è stato consumato interamente o è stata raggiunta l’eventuale soglia di utilizzo applicata a norma dell’. Tale notifica indica il sovrapprezzo che sarà applicato a un eventuale consumo supplementare, da parte del cliente in roaming, di servizi di dati in roaming regolamentati. Ciascun cliente ha il diritto di esigere che il fornitore di roaming interrompa l’invio di tali notifiche e di richiedere al fornitore di roaming, in qualsiasi momento e gratuitamente, di ripristinare l’erogazione del servizio. 4.   Ogni fornitore di roaming offre a tutti i propri clienti in roaming l’accesso gratuito a un servizio che fornisce tempestivamente informazioni sul consumo accumulato espresso in volume o nella valuta della fattura emessa al cliente in roaming per i servizi di dati in roaming regolamentati e che garantisce che, senza espresso consenso del cliente, la spesa cumulativa per i servizi di dati in roaming regolamentati su un certo periodo di uso, esclusi gli MMS fatturati per unità, non possa superare un determinato limite finanziario. I clienti possono comunicare al fornitore di roaming che non desiderano l’accesso a detto servizio. A tal fine, il fornitore di roaming mette a disposizione uno o più limiti finanziari massimi per determinati periodi di uso, purché il cliente sia informato in anticipo dei volumi corrispondenti. Uno di tali limiti (limite finanziario standard) si avvicina, senza superarlo, all’importo di 50 EUR di spese da pagare per periodo mensile di fatturazione, IVA esclusa. In alternativa, il fornitore di roaming può fissare limiti espressi in volume, purché il cliente sia informato in anticipo degli importi finanziari corrispondenti. Uno di tali limiti (limite di volume standard) corrisponde ad un importo finanziario non superiore a 50 EUR di spese da pagare per periodo mensile di fatturazione, IVA esclusa. Inoltre il fornitore di roaming può offrire ai propri clienti in roaming altri limiti con limiti finanziari massimi mensili differenti, ossia superiori o inferiori. I limiti standard di cui al secondo e al terzo comma si applicano a tutti i clienti che non hanno optato per un limite diverso. Ciascun fornitore di roaming provvede inoltre affinché sia inviata un’adeguata notifica direttamente all’apparecchiatura mobile del cliente in roaming, ad esempio tramite un SMS, un messaggio di posta elettronica, un messaggio di testo o una finestra pop-up sul suo computer, quando i servizi di dati in roaming hanno raggiunto l’80 % del limite finanziario o di volume concordato. Ciascun cliente ha il diritto di esigere che il fornitore di roaming interrompa l’invio di tali notifiche e di richiedere al fornitore di roaming, in qualsiasi momento e gratuitamente, di ripristinare l’erogazione del servizio. Qualora il limite finanziario o di volume dovesse essere altrimenti superato, è inviata una notifica all’apparecchiatura mobile del cliente in roaming. Laddove un cliente in roaming soggetto a un limite finanziario standard o a un limite di volume standard a norma del quinto comma consuma più di 100 EUR in un periodo mensile di fatturazione, IVA esclusa, è inviata una notifica aggiuntiva all’apparecchiatura mobile del cliente in roaming. Tali notifiche indicano la procedura che il cliente deve seguire se desidera continuare a fruire di tali servizi e il costo associato a ciascuna ulteriore unità consumata. In caso di mancata risposta del cliente in roaming nelle modalità indicate nella notifica ricevuta, il fornitore di roaming cessa immediatamente di erogare i servizi di dati in roaming regolamentati al cliente in roaming e di addebitarglieli, a meno che o fino a quando quest’ultimo non richieda di continuare o rinnovare l’erogazione di tali servizi. Se un cliente in roaming chiede la soppressione o il ripristino di un servizio relativo al limite finanziario o di volume, il cambiamento avviene entro un giorno lavorativo dal ricevimento della richiesta, è gratuito e non comporta condizioni o restrizioni relative ad altri elementi dell’abbonamento. 5.   I paragrafi 2 e 4 non si applicano alle apparecchiature di tipo da macchina a macchina che utilizzano la trasmissione di dati mobili. 6.   I fornitori di roaming adottano tutte le misure ragionevoli per tutelare i propri clienti dal pagamento di spese di roaming per accesso involontario a servizi di roaming mentre si trovano nel proprio Stato membro d’origine. Ciò comprende le informazioni ai clienti sulle modalità per evitare efficacemente il roaming accidentale nelle regioni frontaliere. 7.   I fornitori di roaming adottano tutte le misure ragionevoli per tutelare i propri clienti dal pagamento di spese aggiuntive per servizi di dati derivanti dalla connessione involontaria a reti mobili pubbliche non terrestri, ad esempio offrendo ai clienti in roaming la possibilità di rinunciare a connettersi a reti non terrestri. Laddove sia offerto un siffatto meccanismo di rinuncia, il cliente ha il diritto di rinunciare in qualsiasi momento, facilmente e gratuitamente, all’uso di reti non terrestri e di richiedere il ripristino della connessione a tali reti. 8.   Ad eccezione del paragrafo 2, secondo comma, del paragrafo 3 e del paragrafo 6, e fatti salvi il secondo e terzo comma del presente paragrafo, il presente articolo si applica sia ai servizi di dati in roaming usati da clienti in roaming quando si connettono a reti pubbliche di comunicazioni mobili non terrestri nazionali o internazionali e prestati da un fornitore di roaming, sia ai servizi di dati in roaming usati da clienti in roaming che viaggiano al di fuori dell’Unione e prestati da un fornitore di roaming. Relativamente al servizio di cui al paragrafo 4, primo comma, i requisiti previsti al paragrafo 4 non si applicano se l’operatore della rete ospitante nel paese visitato al di fuori dell’Unione non consente al fornitore di roaming di monitorare in tempo reale l’utilizzo da parte dei propri clienti. In tal caso, all’ingresso in tale paese il cliente è informato tramite SMS, senza indebito ritardo e gratuitamente, che non sono disponibili informazioni sul consumo accumulato e che non è garantito il non superamento di un determinato limite finanziario.
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