Art. 13
Trasparenza delle condizioni al dettaglio per le chiamate e gli SMS in roaming
In vigore dal 6 apr 2022
Trasparenza delle condizioni al dettaglio per le chiamate e gli SMS in roaming
1. Onde avvertire i clienti in roaming del fatto che saranno loro applicate tariffe di roaming all’atto di effettuare o ricevere una chiamata o di inviare un SMS, ciascun fornitore di roaming, salvo qualora i clienti abbiano comunicato al fornitore di roaming di non desiderare tale servizio, fornisce ai clienti, mediante un messaggio automatico, senza indebito ritardo e gratuitamente, quando i clienti entrano in uno Stato membro diverso da quello del loro fornitore nazionale, informazioni essenziali personalizzate sulle tariffe di roaming, IVA inclusa, che sono loro addebitate per l’effettuazione o la ricezione di chiamate e l’invio di SMS nello Stato membro visitato.
Tali informazioni essenziali personalizzate sulle tariffe sono espresse nella valuta della fattura emessa dal fornitore nazionale del cliente e includono informazioni su:
a)
qualsiasi politica di utilizzo corretto cui il cliente in roaming è soggetto all’interno dell’Unione e i sovrapprezzi che si applicano al di sopra dei limiti previsti da tale politica di utilizzo corretto; e
b)
eventuali sovrapprezzi applicati a norma dell’.
Salvo qualora i clienti in roaming abbiano comunicato al fornitore di roaming di non desiderare tale servizio, quando i clienti in roaming entrano in uno Stato membro diverso da quello del loro fornitore nazionale, i fornitori di roaming forniscono a tali clienti in roaming, mediante un messaggio automatico, senza indebito ritardo e gratuitamente, informazioni sul potenziale rischio di addebito di tariffe più elevate per l’uso di servizi a valore aggiunto. Tali informazioni includono un link per accedere gratuitamente a una pagina web dedicata che fornisca informazioni aggiornate sui tipi di servizi che possono comportare costi più elevati e, ove disponibili, informazioni sulle serie di numeri dei servizi a valore aggiunto o altre informazioni aggiuntive pertinenti contenute nella banca dati istituita a norma dell’, primo comma, lettera a), conformemente all’, terzo comma. La pagina web include informazioni sulle eventuali tariffe applicabili ai numeri a chiamata gratuita in roaming.
Le informazioni essenziali personalizzate sulle tariffe di cui al primo comma del presente paragrafo includono anche il numero gratuito di cui al paragrafo 2 per ottenere informazioni più dettagliate.
Con ciascun messaggio i clienti hanno la possibilità di comunicare al fornitore di roaming, gratuitamente e in modo agevole, che non desiderano il messaggio automatico. I clienti che abbiano rinunciato a ricevere il messaggio automatico hanno il diritto, in qualsiasi momento e gratuitamente, di richiedere al fornitore di roaming di ripristinare l’erogazione del servizio.
I fornitori di roaming forniscono automaticamente, mediante una chiamata vocale gratuita, ai clienti con disabilità, su loro eventuale richiesta, le informazioni essenziali personalizzate sulle tariffe di cui al primo comma.
Ad eccezione del riferimento a un’eventuale politica di utilizzo corretto e ai sovrapprezzi applicati a norma dell’, il primo, secondo, quinto e sesto comma del presente paragrafo si applicano anche ai servizi di chiamata vocale e di SMS in roaming usati da clienti in roaming che si connettono a reti pubbliche di comunicazioni mobili non terrestri nazionali o internazionali e prestati da un fornitore di roaming e ai servizi di chiamata vocale e di SMS in roaming usati da clienti in roaming che viaggiano al di fuori dell’Unione e prestati da un fornitore di roaming.
2. In aggiunta alle informazioni di cui al paragrafo 1, i clienti hanno il diritto di richiedere e ricevere gratuitamente, a prescindere da dove si trovino nell’Unione, informazioni personalizzate più dettagliate sulle tariffe di roaming applicabili nella rete ospitante alle chiamate vocali e agli SMS, nonché informazioni sulle misure di trasparenza applicabili in conformità del presente regolamento, mediante una chiamata vocale su rete mobile o SMS. Per tale richiesta si avvalgono di un numero gratuito dedicato a tale scopo dal fornitore di roaming. Gli obblighi di cui al paragrafo 1 non si applicano alle apparecchiature che non supportano la funzionalità SMS.
3. Il fornitore di roaming invia una notifica al cliente in roaming quando quest’ultimo ha consumato interamente il volume applicabile di servizi di chiamata vocale o di SMS in roaming regolamentati corrispondente a un utilizzo corretto, o ha raggiunto l’eventuale soglia di utilizzo applicata a norma dell’. Tale notifica indica il sovrapprezzo che sarà applicato a un eventuale consumo supplementare, da parte del cliente in roaming, di servizi di chiamata vocale o di SMS in roaming regolamentati. Ciascun cliente ha il diritto di esigere che il fornitore di roaming interrompa l’invio di tali notifiche e di richiedere al fornitore di roaming, in qualsiasi momento e gratuitamente, di ripristinare l’erogazione del servizio.
4. I fornitori di roaming forniscono a tutti i clienti informazioni esaurienti sulle tariffe di roaming applicabili al momento della sottoscrizione dell’abbonamento. Essi aggiornano inoltre senza indebito ritardo i propri clienti in roaming sulle tariffe di roaming applicabili a ogni variazione delle stesse.
Successivamente i fornitori di roaming inviano, a intervalli ragionevoli, un promemoria a tutti i clienti che abbiano optato per un’altra tariffa.
5. I fornitori di roaming mettono a disposizione dei propri clienti informazioni sulle modalità per evitare efficacemente il roaming involontario nelle regioni frontaliere. I fornitori di roaming adottano tutte le misure ragionevoli per tutelare i propri clienti dal pagamento di spese di roaming per accesso involontario a servizi di roaming mentre si trovano nel proprio Stato membro d’origine.
6. I fornitori di roaming adottano tutte le misure ragionevoli per tutelare i propri clienti dal pagamento di spese aggiuntive per chiamate vocali e SMS derivanti dalla connessione involontaria a reti mobili pubbliche non terrestri, ad esempio offrendo ai clienti in roaming la possibilità di rinunciare a connettersi a reti non terrestri. Laddove sia offerto un siffatto meccanismo di rinuncia, il cliente in roaming ha il diritto di rinunciare in qualsiasi momento, facilmente e gratuitamente, all’uso di reti non terrestri e di richiedere il ripristino della connessione a tali reti.
Storico versioni
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