Art. 1

Oggetto e ambito di applicazione

In vigore dal 6 apr 2022
Oggetto e ambito di applicazione 1.   Il presente regolamento stabilisce un approccio comune destinato a garantire che gli utenti delle reti pubbliche di comunicazioni mobili che viaggiano all’interno dell’Unione non paghino prezzi eccessivi rispetto alle tariffe competitive nazionali per i servizi di roaming all’interno dell’Unione quando effettuano e ricevono chiamate, inviano e ricevono SMS e utilizzano servizi di trasmissione di dati a commutazione di pacchetto. Il presente regolamento contribuisce in tal modo al buon funzionamento del mercato interno, conseguendo nel contempo un elevato livello di tutela dei consumatori, protezione dei dati e della vita privata e fiducia, promuovendo la concorrenza, l’indipendenza e la trasparenza sul mercato e offrendo incentivi all’innovazione, possibilità di scelta ai consumatori e integrazione alle persone con disabilità, nel pieno rispetto della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea. Il presente regolamento fissa le condizioni di accesso all’ingrosso alle reti pubbliche di comunicazioni mobili al fine di fornire servizi di roaming regolamentati. Esso si applica sia alle tariffe praticate all’ingrosso dagli operatori di rete che alle tariffe praticate al dettaglio dai fornitori di roaming. 2.   Il presente regolamento stabilisce altresì norme volte ad accrescere la trasparenza e a migliorare l’erogazione di informazioni tariffarie agli utenti dei servizi di roaming, ivi compresi gli utenti di servizi di roaming non regolamentati nei paesi terzi. Il regolamento accresce inoltre la trasparenza per gli utenti di servizi di roaming non regolamentati quando si connettono a una rete pubblica non terrestre di comunicazioni mobili, ad esempio a bordo di navi o di aeromobili, se del caso. 3.   Le tariffe massime di cui al presente regolamento sono espresse in euro. 4.   Ove le tariffe massime a norma degli articoli da 8 a 11 siano espresse in valute diverse dall’euro, i valori sono determinati in tali valute applicando la media dei tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea il 15 gennaio, il 15 febbraio e il 15 marzo dell’anno civile di riferimento nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Per le tariffe massime, i limiti in valute diverse dall’euro sono rivisti annualmente a decorrere dal 2023. I limiti rivisti annualmente in tali valute si applicano a decorrere dal 15 maggio. 5.   Il presente regolamento non pregiudica l’assegnazione di compiti alle autorità nazionali di regolamentazione e alle altre autorità competenti a norma della direttiva (UE) 2018/1972, comprese le responsabilità per l’attuazione della parte III, titolo III, di tale direttiva.
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