Art. 2

In vigore dal 6 apr 2022
Gli importi depositati a titolo di dazio antidumping provvisorio a norma del regolamento di esecuzione (UE) 2021/1812 della Commissione sono riscossi in via definitiva sul prodotto definito all’, paragrafo 1. Gli importi depositati in relazione alle importazioni dei prodotti esclusi (ossia importazioni di elettrodi di grafite dei tipi utilizzati per forni elettrici, con una densità apparente di 1,5 g/cm3o superiore e una resistenza elettrica di 7,0 μ.Ω.m o inferiore, anche dotati di nippli, con un diametro nominale pari o inferiore a 350 mm) sono svincolati.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg_impl:2022:558:oj#art-2

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 2 Regolamento (UE) 2022/558 | Portale Normativo