Art. 6

Procedure per le misure di sicurezza tecniche e organizzative finalizzate allo sviluppo e al funzionamento del CESOP

In vigore dal 6 apr 2022
Procedure per le misure di sicurezza tecniche e organizzative finalizzate allo sviluppo e al funzionamento del CESOP 1.   Gli Stati membri forniscono alla Commissione informazioni sull’applicazione delle proprie misure di sicurezza a livello nazionale e su ogni aggiornamento delle stesse. Tali informazioni comprendono dettagli sulle misure adottate per garantire che solo i funzionari di collegamento di Eurofisc di cui all’ abbiano accesso al CESOP e dettagli sulle misure adottate per garantire la cifratura dei dati trasmessi dagli Stati membri. 2.   Entro il 30 aprile di ogni anno a decorrere dall’anno successivo alla data di applicazione del presente regolamento la Commissione informa gli Stati membri delle misure adottate per la sicurezza del CESOP. Tali informazioni comprendono almeno i seguenti elementi: a) gli incidenti di sicurezza verificatisi nel corso dell’anno precedente e le modalità della loro risoluzione; b) dettagli sulle misure di sicurezza adottate o sulle modifiche apportate alle misure di sicurezza esistenti; c) una valutazione delle misure di sicurezza esistenti e il parere della Commissione in merito all’eventuale necessità di modificare tali misure.
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