Art. 5

Modalità pratiche relative ai funzionari di collegamento di Eurofisc che avranno accesso al CESOP

In vigore dal 6 apr 2022
Modalità pratiche relative ai funzionari di collegamento di Eurofisc che avranno accesso al CESOP 1.   Gli Stati membri designano i funzionari di collegamento di Eurofisc che avranno accesso al CESOP e comunicano i loro nomi e indirizzi di posta elettronica alla Commissione. 2.   Gli Stati membri informano la Commissione di qualsiasi modifica nelle informazioni fornite a norma del paragrafo 1, compresi cambiamenti dei funzionari di collegamento di Eurofisc designati, tempestivamente e comunque entro 30 giorni di calendario dalla data del cambiamento. 3.   La Commissione fornisce immediatamente ai funzionari di collegamento di Eurofisc di cui al paragrafo 1 un identificativo personale unico dell’utente per accedere al CESOP.
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