Art. 2
Disposizioni transitorie
In vigore dal 1 apr 2022
Disposizioni transitorie
1. L’articolo 10 del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014 nella versione precedente la data di applicazione del presente regolamento continua ad applicarsi alle domande di modifiche non minori e minori nonché alle comunicazioni di modifiche temporanee del disciplinare di denominazioni di origine protette, indicazioni geografiche protette e specialità tradizionali garantite in corso d’esame presso la Commissione prima dell’8 giugno 2022.
2. L’articolo 12 del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014 nella versione precedente la data di applicazione del presente regolamento continua ad applicarsi agli Stati membri fino al 7 dicembre 2022 nel caso delle domande di registrazione e di approvazione di modifiche dell’Unione nonché delle comunicazioni di modifiche ordinarie e temporanee del disciplinare delle denominazioni di origine protetta o delle indicazioni geografiche protette.
3. Fino al 7 dicembre 2022, gli Stati membri che continuano comunicare a norma dell’articolo 12 del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014 nella sua versione prima della data di applicazione del presente regolamento utilizzano:
a)
l’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014 per le domande di registrazione di denominazioni di origine protette e di indicazioni geografiche protette;
b)
l’allegato II del presente regolamento per le domande di approvazione di una modifica dell’Unione di un disciplinare di denominazioni di origine protette e di indicazioni geografiche protette;
c)
l’allegato III del presente regolamento per le comunicazioni di modifiche ordinarie di un disciplinare di denominazioni di origine protette e di indicazioni geografiche protette;
d)
l’allegato IV del presente regolamento per le modifiche temporanee di un disciplinare di denominazioni di origine protette e di indicazioni geografiche protette.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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