Art. 1
Modifiche del regolamento delegato (UE) n. 664/2014
In vigore dal 1 apr 2022
Modifiche del regolamento delegato (UE) n. 664/2014
Il regolamento delegato (UE) n. 664/2014 è così modificato:
1)
l’articolo 6 è sostituito dal seguente:
«Articolo 6
Domande di modifiche dell’Unione di un disciplinare
Ai fini dell’articolo 53 del regolamento (UE) n. 1151/2012, la domanda di approvazione di una modifica dell’Unione di un disciplinare contiene soltanto modifiche dell’Unione. Se la domanda di approvazione di una modifica dell’Unione contiene anche modifiche ordinarie o temporanee, la procedura di modifica dell’Unione si applica soltanto alla modifica dell’Unione. Le modifiche ordinarie o temporanee incluse nella domanda sono considerate non presentate.»;
2)
sono inseriti i seguenti articoli:
«Articolo 6 bis
Ricevibilità delle domande di approvazione di modifiche dell’Unione
1. Le domande di approvazione di una modifica dell’Unione di un disciplinare sono considerate ricevibili se sono state presentate in conformità dell’articolo 53 del regolamento (UE) 1151/2012 e comunicate alla Commissione a norma dell’articolo 12, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014 (*1) e se sono conformi all’articolo 10 di detto regolamento di esecuzione.
L’approvazione da parte della Commissione di una domanda di approvazione di una modifica dell’Unione di un disciplinare riguarda soltanto le modifiche dell’Unione riportate nella domanda stessa.
2. Se ritiene irricevibile una domanda, la Commissione comunica i motivi dell’irricevibilità alle autorità dello Stato membro o del paese terzo interessato ovvero al richiedente stabilito in un paese terzo, a seconda dei casi.
Articolo 6 ter
Modifiche ordinarie del disciplinare di una denominazione di origine protetta o di un’indicazione geografica protetta
1. Ai fini dell’articolo 53 del regolamento (UE) 1151/2012, le domande di approvazione di una modifica ordinaria di un disciplinare sono presentate alle autorità dello Stato membro nel cui territorio è situata la zona geografica del prodotto di cui trattasi. Se la domanda di approvazione di una modifica ordinaria di un disciplinare non proviene dal gruppo richiedente che aveva presentato la domanda di protezione del nome o dei nomi cui fa riferimento il disciplinare, lo Stato membro dà a tale gruppo richiedente, se esiste ancora, la possibilità di formulare osservazioni sulla domanda.
La domanda di approvazione di una modifica ordinaria presenta una descrizione delle modifiche ordinarie e dimostra che le modifiche proposte sono da considerarsi ordinarie a norma dell’articolo 53, paragrafo 2, del regolamento (UE) 1151/2012. Insieme alla domanda è fornita anche una sintesi dei motivi per i quali sono richieste le modifiche.
2. Se ritiene soddisfatti i requisiti del regolamento (UE) n. 1151/2012 e le disposizioni adottate in virtù dello stesso, lo Stato membro può approvare la modifica ordinaria. La decisione di approvazione comprende il disciplinare consolidato modificato e, se del caso, il documento unico consolidato modificato o il riferimento elettronico alla versione pubblicata del disciplinare consolidato e, se del caso, del documento unico.
La decisione di approvazione è resa pubblica. La modifica ordinaria approvata è applicabile nello Stato membro interessato a decorrere dalla data in cui è stata resa pubblica la decisione di approvazione. Lo Stato membro comunica alla Commissione le modifiche ordinarie approvate entro un mese dalla data in cui è stata resa pubblica la decisione nazionale di approvazione. Lo Stato membro comunica senza indebiti ritardi alla Commissione eventuali sentenze nazionali definitive e inappellabili che annullino una decisione di approvazione di una modifica ordinaria.
3. Le decisioni di approvazione di modifiche ordinarie concernenti prodotti originari di paesi terzi sono comunicate alla Commissione da un gruppo richiedente avente un interesse legittimo, direttamente o tramite le autorità del paese terzo interessato, entro un mese dalla data in cui è stata resa pubblica la decisione pertinente.
4. La comunicazione alla Commissione di una modifica ordinaria approvata è considerata debitamente effettuata quando è conforme all’articolo 10 bis del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014.
5. Nel caso in cui la modifica ordinaria comporti una modifica del documento unico, la Commissione pubblica la descrizione della modifica ordinaria e il documento unico modificato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, serie C, entro tre mesi dalla data in cui le è pervenuta la comunicazione di tale modifica ordinaria.
Nel caso in cui la modifica ordinaria non comporti una modifica del documento unico, la Commissione rende pubblica, tramite i sistemi digitali di cui all’articolo 12, paragrafo 1, primo comma, lettera a), del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014, la descrizione della modifica ordinaria entro tre mesi dalla data in cui le è pervenuta la comunicazione di tale modifica ordinaria.
L’autorità nazionale di cui ai paragrafi 2 e 3 o il gruppo richiedente di cui al paragrafo 3 che ha comunicato una modifica ordinaria alla Commissione rimane responsabile del suo contenuto.
6. Le modifiche ordinarie sono applicabili nel territorio dell’Unione a decorrere dalla data in cui sono state pubblicate a norma del paragrafo 5, primo comma, o rese pubbliche a norma del paragrafo 5, secondo comma.
7. Ove la zona geografica si estenda su più di uno Stato membro, ogni Stato membro interessato applica la procedura relativa alle modifiche ordinarie separatamente. La modifica ordinaria è applicabile nel territorio degli Stati membri interessati solo dopo l’entrata in applicazione dell’ultima decisione nazionale di approvazione. Lo Stato membro che approva per ultimo la modifica ordinaria invia alla Commissione la comunicazione pertinente entro un mese dalla data in cui è stata resa pubblica la sua decisione di approvazione.
Se uno o più Stati membri interessati non adottano la decisione nazionale di approvazione di cui al primo comma, uno qualsiasi degli Stati membri interessati può presentare tale domanda ai sensi della procedura di modifica dell’Unione.
8. Il paragrafo 7 si applica mutatis mutandis ai casi in cui una parte della zona geografica interessata è situata nel territorio di un paese terzo.
Articolo 6 quater
Relazione tra modifiche dell’Unione e modifiche ordinarie
1. Se una modifica ordinaria che comporta una modifica del documento unico è approvata mentre è pendente presso la Commissione una domanda di approvazione di una modifica dell’Unione, lo Stato membro interessato aggiorna di conseguenza il documento unico incluso nella domanda di approvazione di una modifica dell’Unione. Se la modifica dell’Unione pendente è stata pubblicata per opposizione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, la versione aggiornata del documento unico è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, serie L, come allegato del regolamento di esecuzione che approva la modifica dell’Unione.
2. Se la versione modificata del documento unico inclusa in una domanda di modifica ordinaria approvata a livello nazionale non tiene conto delle ultime modifiche dell’Unione che sono state approvate, tale modifica ordinaria non è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Lo Stato membro che ha approvato tale modifica ordinaria trasmette alla Commissione, ai fini della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, la versione consolidata del documento unico contenente sia le modifiche dell’Unione che le modifiche ordinarie.
Articolo 6 quinquies
Modifiche temporanee di un disciplinare di una denominazione di origine protetta o di un’indicazione geografica protetta
1. Le modifiche temporanee di un disciplinare sono approvate e rese pubbliche dallo Stato membro nel cui territorio è situata la zona geografica del prodotto di cui trattasi. Le modifiche temporanee sono comunicate alla Commissione insieme ai motivi che le giustificano entro un mese dalla data in cui è stata resa pubblica la decisione nazionale di approvazione. Una modifica ordinaria temporanea è applicabile nello Stato membro interessato a decorrere dalla data in cui è stata resa pubblica la decisione di approvazione della modifica.
2. Ove la zona geografica si estenda su più di uno Stato membro, ogni Stato membro interessato applica separatamente la procedura relativa alle modifiche temporanee di cui al paragrafo 1.
3. Le modifiche temporanee concernenti prodotti originari di paesi terzi sono comunicate alla Commissione, insieme ai motivi che le giustificano, da un gruppo richiedente avente un interesse legittimo, direttamente o tramite le autorità di detto paese terzo, entro un mese dalla data di approvazione.
4. La comunicazione alla Commissione di una modifica temporanea approvata è considerata debitamente effettuata quando è conforme all’articolo 10 ter del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014.
5. La Commissione rende pubblica la comunicazione di una modifica temporanea tramite i sistemi digitali di cui all’articolo 12, paragrafo 1, primo comma, lettera a), del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014 entro tre mesi dalla data in cui le è pervenuta la comunicazione di tale modifica temporanea. Una modifica temporanea è applicabile nel territorio dell’Unione a decorrere dalla data in cui è stata resa pubblica dalla Commissione.
L’autorità nazionale di cui ai paragrafi 1 e 3 o il gruppo richiedente di cui al paragrafo 3 che ha comunicato una modifica temporanea alla Commissione rimane responsabile del suo contenuto.
(*1) Regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014 della Commissione, del 13 giugno 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (GU L 179 del 19.6.2014, pag. 36).»."
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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