Art. 1

In vigore dal 1 apr 2022
1.   In deroga all’articolo 10, paragrafo 3, secondo, terzo, quarto e quinto comma, del regolamento di esecuzione (UE) 2017/39, se, a causa delle misure messe in atto per contrastare la pandemia di COVID-19, gli Stati membri non sono in grado di effettuare i controlli in loco presso i locali dei richiedenti o degli istituti scolastici per quanto riguarda l’anno scolastico 2021/2022, tali controlli possono essere effettuati a distanza. 2.   In deroga all’articolo 10, paragrafo 6, del regolamento di esecuzione (UE) 2017/39, qualora i controlli in loco siano effettuati a distanza conformemente al paragrafo 1 del presente articolo, l’autorità di controllo competente fornisce anche una giustificazione della necessità di tale deroga e riferisce in merito al suo utilizzo nella relazione di controllo.
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Art. 1 Regolamento (UE) 2022/526 | Portale Normativo