Art. 1
Misure relative alla pesca della spigola nelle divisioni CIEM 4b e 4c e nella sottozona CIEM 7
In vigore dal 31 mar 2022
Il regolamento (UE) 2022/109 è così modificato:
1)
l’articolo 7 è soppresso;
2)
l’articolo 11 è sostituito dal seguente:
«Articolo 11
Misure relative alla pesca della spigola nelle divisioni CIEM 4b e 4c e nella sottozona CIEM 7
1. Ai pescherecci dell’Unione e a qualsiasi attività di pesca commerciale da riva è vietata la pesca della spigola (Dicentrarchus labrax) nelle divisioni CIEM 4b e 4c e nella sottozona CIEM 7 e sono vietati la conservazione, il trasbordo, il trasferimento o lo sbarco di catture di spigola effettuate in tale zona.
2. Il divieto di cui al paragrafo 1 non si applica alle catture accessorie di spigola durante le attività di pesca commerciale con reti da riva. Tale deroga si applica ai numeri storici delle reti da spiaggia fissati ai livelli precedenti al 2017. Le attività di pesca commerciale con reti da riva non effettuano la pesca mirata della spigola ed è consentito sbarcare unicamente le catture accessorie inevitabili di tale specie.
3. In deroga al paragrafo 1, nel gennaio 2022 e dal 1o aprile al 31 dicembre 2022 ai pescherecci dell’Unione nelle divisioni CIEM 4b, 4c, 7d, 7e, 7f e 7 h sono consentiti la pesca, la conservazione a bordo, il trasbordo, il trasferimento o lo sbarco di catture di spigola effettuate in tale zona con gli attrezzi seguenti ed entro i limiti seguenti:
a)
con reti demersali (11), per catture accessorie inevitabili non superiori a 760 chilogrammi ogni due mesi di calendario (gennaio e aprile; maggio e giugno; luglio e agosto; settembre e ottobre; novembre e dicembre) e al 5 % in peso delle catture totali di organismi marini presenti a bordo effettuate dal peschereccio interessato per bordata di pesca;
b)
con sciabiche (12), per catture accessorie inevitabili non superiori a 760 chilogrammi ogni due mesi di calendario (gennaio e aprile; maggio e giugno; luglio e agosto; settembre e ottobre; novembre e dicembre) e al 5 % in peso delle catture totali di organismi marini presenti a bordo effettuate dal peschereccio interessato per bordata di pesca;
c)
con ami e palangari (13)
, per un massimo di 5,95 tonnellate per nave;
d)
con reti da posta fisse (14), per catture accessorie inevitabili non superiori a 1,5 tonnellate per nave.
La deroga di cui al primo comma, lettera c), si applica ai pescherecci dell’Unione che hanno registrato catture di spigola effettuate con ami e palangari nel periodo dal 1o luglio 2015 al 30 settembre 2016.
La deroga di cui al primo comma, lettera d), si applica ai pescherecci dell’Unione che hanno registrato catture di spigola effettuate con reti da posta fisse nel periodo dal 1o luglio 2015 al 30 settembre 2016.
In caso di sostituzione di un peschereccio dell’Unione, gli Stati membri possono consentire che le deroghe siano applicate a un altro peschereccio dell’Unione, a condizione che il numero e la capacità di pesca complessiva dei pescherecci dell’Unione che beneficiano della deroga in questione non aumentino.
4. I limiti di cattura di cui al paragrafo 3 non possono essere trasferiti tra navi e, se si applica un limite bimestrale, da un periodo di due mesi di calendario all’altro.
Per i pescherecci dell’Unione che utilizzano più di un attrezzo nell’arco di due mesi di calendario si applica il limite di cattura inferiore di cui al paragrafo 3 per qualunque attrezzo.
Gli Stati membri comunicano alla Commissione, entro 15 giorni dalla fine di ogni mese, tutte le catture di spigola per tipo di attrezzo.
5. Nell’ambito delle attività di pesca ricreativa, ivi compreso dalla riva, nelle divisioni CIEM 4b, 4c, 6a e da 7a a 7k:
a)
dal 1o gennaio al 28 febbraio 2022 e dal 1o al 31 dicembre 2022:
i)
sono autorizzate unicamente attività di cattura e rilascio della spigola con canne o lenze a mano;
ii)
è vietato conservare, trasferire, trasbordare o sbarcare catture di spigola effettuate nella zona suddetta;
b)
dal 1o marzo al 30 novembre 2022:
i)
non possono essere catturati né conservati più di due esemplari di spigola per pescatore al giorno;
ii)
la taglia minima delle spigole conservate è di 42 cm;
iii)
le reti fisse non possono essere utilizzate per catturare o conservare spigole.
6. Il paragrafo 5 lascia impregiudicate misure nazionali più rigorose in materia di pesca ricreativa.»;
3)
l’articolo 15 è sostituito dal seguente:
«Articolo 15
Campagne di pesca chiuse per i cicerelli
La pesca commerciale dei cicerelli (Ammodytes spp.) con reti demersali, sciabiche o altri attrezzi trainati con dimensione di maglia inferiore a 16 mm è vietata nelle divisioni CIEM 2a e 3a e nella sottozona CIEM 4 dal 1o gennaio al 31 marzo 2022 e dal 1o agosto al 31 dicembre 2022.»;
4)
all’articolo 31, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:
«4. Il numero massimo di navi d’appoggio corrisponde a tre navi d’appoggio per almeno dieci pescherecci a cianciolo, tutti battenti bandiera di uno Stato membro. Tale disposizione non si applica agli Stati membri che utilizzano una sola nave d’appoggio.»;
5)
l’allegato IA è modificato conformemente all’allegato I del presente regolamento;
6)
l’allegato IB è modificato conformemente all’allegato II del presente regolamento;
7)
l’allegato IC è modificato conformemente all’allegato III del presente regolamento;
8)
l’allegato ID è modificato conformemente all’allegato IV del presente regolamento;
9)
l’allegato IH è sostituito dal testo che figura nell’allegato V del presente regolamento;
10)
l’allegato IJ è sostituito dal testo che figura nell’allegato VI del presente regolamento;
11)
l’allegato II è modificato conformemente all’allegato VII del presente regolamento;
12)
l’allegato VI è modificato conformemente all’allegato VIII del presente regolamento.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2022:515:oj#art-1