Art. 1

Modifiche del regolamento di esecuzione (UE) 2020/1227

In vigore dal 31 mar 2022
Modifiche del regolamento di esecuzione (UE) 2020/1227 Il regolamento di esecuzione (UE) 2020/1227 è così modificato: 1) l’ è così modificato: a) è inserito il seguente paragrafo 3 bis: «3 bis.   Le informazioni di cui all’, paragrafo 1, lettera d), e all’, paragrafo 2, lettera d), del regolamento delegato (UE) 2020/1226 sono fornite mediante il modulo di cui all’allegato IV del presente regolamento.»; b) il paragrafo 4 è sostituito dal seguente: «4.   Se le informazioni da comunicare a norma del presente articolo non sono disponibili o non sono richieste in ragione dell’applicazione delle disposizioni transitorie di cui agli articoli 43 e 43 bis del regolamento (UE) 2017/2402, la notifica riporta la dizione “Non applicabile in ragione dell’applicazione delle disposizioni transitorie” nel campo o nei campi pertinenti degli allegati del presente regolamento.»; c) il paragrafo 6 è sostituito dal seguente: «6.   Le informazioni supplementari di cui all’ del regolamento delegato (UE) 2020/1226 sono incluse nel campo “Casella da compilare” degli allegati da I a IV del presente regolamento.» 2) Gli allegati I, II e III sono modificati conformemente all’allegato I del presente regolamento. 3) È aggiunto l’allegato IV, quale riportato nell’allegato II del presente regolamento.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

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