Art. 1
Modifiche del regolamento di esecuzione (UE) 2020/1227
In vigore dal 31 mar 2022
Modifiche del regolamento di esecuzione (UE) 2020/1227
Il regolamento di esecuzione (UE) 2020/1227 è così modificato:
1)
l’ è così modificato:
a)
è inserito il seguente paragrafo 3 bis:
«3 bis. Le informazioni di cui all’, paragrafo 1, lettera d), e all’, paragrafo 2, lettera d), del regolamento delegato (UE) 2020/1226 sono fornite mediante il modulo di cui all’allegato IV del presente regolamento.»;
b)
il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:
«4. Se le informazioni da comunicare a norma del presente articolo non sono disponibili o non sono richieste in ragione dell’applicazione delle disposizioni transitorie di cui agli articoli 43 e 43 bis del regolamento (UE) 2017/2402, la notifica riporta la dizione “Non applicabile in ragione dell’applicazione delle disposizioni transitorie” nel campo o nei campi pertinenti degli allegati del presente regolamento.»;
c)
il paragrafo 6 è sostituito dal seguente:
«6. Le informazioni supplementari di cui all’ del regolamento delegato (UE) 2020/1226 sono incluse nel campo “Casella da compilare” degli allegati da I a IV del presente regolamento.»
2)
Gli allegati I, II e III sono modificati conformemente all’allegato I del presente regolamento.
3)
È aggiunto l’allegato IV, quale riportato nell’allegato II del presente regolamento.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg_impl:2022:1929:oj#art-1