Art. 1
Modifiche del regolamento delegato (UE) 2020/1226
In vigore dal 31 mar 2022
Modifiche del regolamento delegato (UE) 2020/1226
Il regolamento delegato (UE) 2020/1226 è così modificato:
1)
l’ è così modificato:
a)
al paragrafo 1, è aggiunta la seguente lettera d):
«d)
quando la cartolarizzazione è una cartolarizzazione sintetica nel bilancio, le informazioni specificate nell’allegato IV.»;
b)
al paragrafo 2, è inserita la seguente lettera d):
«d)
quando la cartolarizzazione è una cartolarizzazione sintetica nel bilancio, le informazioni specificate nei campi STSSY2, STSSY10, STSSY12 e STSSY13 dell’allegato IV.»;
2)
l’ è così modificato:
a)
la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:
«Quando i seguenti documenti contengono informazioni pertinenti ai fini della notifica STS, nella colonna “Informazioni supplementari” dell’allegato I, II, III o IV può essere inserito un riferimento alle parti pertinenti di detti documenti e, se dette informazioni sono fornite, la documentazione è identificata con precisione:»;
b)
la lettera c) è sostituita dalla seguente:
«c)
qualsiasi altro documento contenente informazioni pertinenti per la notifica STS, compresi, per le cartolarizzazioni sintetiche nel bilancio, i documenti relativi ai cedenti, agli investitori, all’accordo sulla protezione del credito, all’agente terzo verificatore di cui all’articolo 26 sexies, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2017/2402 e, se disponibile, alla documentazione a sostegno delle “credit linked note” di cui all’articolo 26 sexies, paragrafo 10, quinto comma, del regolamento (UE) 2017/2402.»;
3)
gli allegati I, II e III sono modificati conformemente all’allegato I del presente regolamento;
4)
è aggiunto l’allegato IV, quale riportato nell’allegato II del presente regolamento.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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