Art. 3

Modifiche del regolamento delegato (UE) 2021/630

In vigore dal 28 mar 2022
Modifiche del regolamento delegato (UE) 2021/630 Il regolamento delegato (UE) 2021/630 è così modificato: 1) all’, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1.   I seguenti prodotti composti a lunga conservazione sono esenti da controlli ufficiali ai posti di controllo frontalieri: a) i prodotti composti a lunga conservazione che non contengono prodotti a base di colostro o carni trasformate diverse dalla gelatina, dal collagene o dai prodotti altamente raffinati di cui all’allegato III, sezione XVI, del regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (*14), a condizione che soddisfino le seguenti prescrizioni: i) sono conformi alle prescrizioni per l’ingresso nell’Unione di cui all’articolo 12, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2019/625; ii) tutti i prodotti lattiero-caseari e gli ovoprodotti contenuti nei prodotti composti a lunga conservazione sono conformi all’articolo 163, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2020/692; iii) sono identificati come destinati al consumo umano; iv) sono imballati o sigillati in maniera sicura; e v) sono elencati nell’allegato del presente regolamento; b) i prodotti composti a lunga conservazione in cui tutti i prodotti di origine animale presenti nel prodotto composto finale rientrano nell’ambito di applicazione del regolamento (CE) n. 1332/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (*15), del regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (*16) o del regolamento (CE) n. 1334/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (*17), o in cui la parte di origine animale è costituita unicamente dalla vitamina D3. (*14)  Regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale (GU L 139 del 30.4.2004, pag. 55)." (*15)  Regolamento (CE) n. 1332/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo agli enzimi alimentari e che modifica la direttiva 83/417/CEE del Consiglio, il regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio, la direttiva 2000/13/CE, la direttiva 2001/112/CE del Consiglio e il regolamento (CE) n. 258/97 (GU L 354 del 31.12.2008, pag. 7)." (*16)  Regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo agli additivi alimentari (GU L 354 del 31.12.2008, pag. 16)." (*17)  Regolamento (CE) n. 1334/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo agli aromi e ad alcuni ingredienti alimentari con proprietà aromatizzanti destinati a essere utilizzati negli e sugli alimenti e che modifica il regolamento (CEE) n. 1601/91 del Consiglio, i regolamenti (CE) n. 2232/96 e (CE) n. 110/2008 e la direttiva 2000/13/CE (GU L 354 del 31.12.2008, pag. 34).»;" 2) all’, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1.   Le autorità competenti effettuano regolarmente controlli ufficiali sui prodotti composti a lunga conservazione di cui all’, in base al rischio e con frequenza adeguata, prendendo in considerazione i criteri di cui all’articolo 44, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/625.».
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

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