Art. 2

In vigore dal 28 mar 2022
Per un periodo transitorio che termina il 15 dicembre 2022, continua ad essere autorizzato l’ingresso nell’Unione di partite di determinate specie e categorie di animali terrestri e del relativo materiale germinale, accompagnate dagli opportuni certificati sanitari, certificati sanitari/ufficiali e dichiarazioni rilasciati conformemente ai modelli di cui all’allegato II, capitoli 4, da 12 a 22, 34 bis, 39, 42, 47, 48, 50, 53, 54, 59 e 63, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/403, nella versione applicabile prima delle modifiche apportate a detto regolamento di esecuzione dal presente regolamento, purché tali certificati e dichiarazioni siano stati rilasciati entro il 15 settembre 2022.
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