Art. 1

Modifiche

In vigore dal 25 mar 2022
Modifiche Il regolamento (UE) n. 2016/445 (BCE/2016/4) è modificato come segue: 1) l’articolo 5 è soppresso; 2) all'articolo 9, i paragrafi da 3 a 5 sono sostituiti dai seguenti: «3.   Le esposizioni di cui all'articolo 400, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (UE) n. 575/2013 assunte da un ente creditizio nei confronti delle imprese ivi contemplate, sempre che tali imprese siano stabilite nell’Unione, sono esentate dall'applicazione dell'articolo 395, paragrafo 1, del suddetto regolamento, se sono soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 400, paragrafo 3, di tale regolamento, come ulteriormente specificate nell'allegato I al presente regolamento, e purché tali imprese siano soggette alla stessa vigilanza su base consolidata in conformità al regolamento (UE) n. 575/2013, alla direttiva 2002/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (*1), o a norme equivalenti in vigore in un paese terzo, come ulteriormente specificato nell'allegato I al presente regolamento. 4.   Le esposizioni elencate all'articolo 400, paragrafo 2, lettera d), del regolamento (UE) n. 575/2013 sono esentate dall'applicazione dell'articolo 395, paragrafo 1, del suddetto regolamento, se sono soddisfatte le condizioni indicate all’articolo 400, paragrafo 3, del medesimo regolamento, come ulteriormente specificato nell'allegato II al presente regolamento. 5.   Le esposizioni elencate all’articolo 400, paragrafo 2, lettere da e) a l) del regolamento (UE) n. 575/2013 sono esentate interamente, ovvero, nel caso di cui all'articolo 400, paragrafo 2, lettera i), sono esentate fino all'importo massimo consentito, dall’applicazione dell'articolo 395, paragrafo 1, del suddetto regolamento, se sono soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 400, paragrafo 3, di tale regolamento. (*1)  Direttiva 2002/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2002, relativa alla vigilanza supplementare sugli enti creditizi, sulle imprese di assicurazione e sulle imprese di investimento appartenenti ad un conglomerato finanziario e che modifica le direttive 73/239/CEE, 79/267/CEE, 92/49/CEE, 92/96/CEE, 93/6/CEE e 93/22/CEE del Consiglio e le direttive 98/78/CE e 2000/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 35 dell’11.2.2003, pag.1).»;" 3) al capo IV, dopo il titolo «Liquidità» è inserito il titolo seguente: « Sezione I Requisito di copertura della liquidità »; 4) gli articoli 10 e 11 sono soppressi; 5) è inserito il seguente articolo 11 bis: «Articolo 11 bis Articolo 12, paragrafo 1, lettera c), punto i) del regolamento delegato (UE) 2015/61: identificazione degli indici azionari principali di uno Stato membro o di un paese terzo I seguenti indici si qualificano come indici azionari principali ai fini della determinazione dell’ambito delle azioni che potrebbero essere classificate come attività di livello 2B ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 1, lettera c), del regolamento delegato (UE) 2015/61: a) gli indici elencati nell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2016/1646 della Commissione (*2); b) qualsiasi indice azionario principale non incluso nella lettera a), di uno Stato membro o di un paese terzo, individuato come tale ai fini della presente lettera dall'autorità competente del pertinente Stato membro o dalla competente autorità pubblica del paese terzo; c) qualsiasi indice azionario principale, non incluso nella lettera a) o b), che comprenda le imprese leader nella giurisdizione d'interesse. (*2)  Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1646 della Commissione, del 13 settembre 2016, che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda gli indici principali e le borse valori riconosciute a norma del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento (GU L 245 del 14.9.2016, pag. 5).»;" 6) Al capo IV, dopo l'articolo 12, è inserita la seguente sezione II: « Sezione II Coefficiente netto di finanziamento stabile (NSFR) Articolo 12 bis Articolo 428 septdecies, paragrafo 10, del regolamento (UE) n. 575/2013: fattori di finanziamento stabile richiesto per le esposizioni fuori bilancio Salvo che la BCE determini differenti fattori di finanziamento stabile richiesto per le esposizioni fuori bilancio nell’ambito di applicazione dell'articolo 428 septesdecies, paragrafo 10, del regolamento (UE) n. 575/2013 differenti, gli enti applicano alle esposizioni fuori bilancio non contemplate nella parte sei, titolo IV, capo 4, del regolamento (UE) n. 575/2013, i fattori di finanziamento stabile richiesto che corrispondono ai tassi di deflusso applicati dagli enti ai relativi prodotti e servizi nel contesto dell’articolo 23 del regolamento delegato (UE) 2015/61 nel requisito di copertura della liquidità. Articolo 12 ter Articolo 428 octodecies, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013: determinazione della durata del gravame per le attività che sono state segregate Se le attività sono state segregate ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (*3) e gli enti non sono in grado di disporre liberamente di tali attività, questi considerano tali attività vincolate per un periodo corrispondente alla durata delle passività verso i clienti degli enti ai quali è correlato il suddetto obbligo di segregazione. Articolo 12 quater Articolo 428 quaterquadragies, paragrafo 10, del regolamento (UE) n. 575/2013: fattori di finanziamento stabile richiesto per le esposizioni fuori bilancio Gli enti ai quali la BCE ha concesso l'autorizzazione ad applicare il requisito di finanziamento stabile netto semplificato di cui alla parte sei, titolo IV, capo 5, del regolamento (UE) n. 575/2013 seguono il metodo di cui all'articolo 12 bis. Articolo 12 quinquies Articolo 428 quinquadragies, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013: determinazione della durata del gravame per le attività che sono state segregate Gli enti ai quali la BCE ha concesso l’autorizzazione a calcolare il coefficiente netto di finanziamento stabile di cui alla parte sei, titolo IV, capo 5, del regolamento (UE) n. 575/2013 seguono il metodo stabilito all’all'articolo 12 ter. (*3)  Regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni (GU L 201 del 27.7.2012, pag. 1).»;" 7) gli articoli da 13 a 16 sono soppressi; 8) l'allegato I è modificato conformemente all’allegato al presente regolamento.
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