Art. 4
Spese
In vigore dal 24 mar 2022
Spese
Tutte le spese sostenute dagli Stati membri per l’applicazione del presente regolamento sono a carico dell’operatore, o del suo rappresentante, responsabile della partita nel momento in cui viene presentata al posto di controllo frontaliero di ingresso nell’Unione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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