Art. 3

Riesame e comunicazione dei livelli di rendicontabilità

In vigore dal 24 mar 2022
Riesame e comunicazione dei livelli di rendicontabilità 1.   Le sedi di negoziazione valutano, con cadenza annuale, l’adeguatezza e l’efficacia dei livelli di rendicontabilità stabiliti ai sensi dell’, paragrafo 1. 2.   La sede di negoziazione comunica alla propria autorità competente la metodologia utilizzata per fissare i livelli di rendicontabilità di cui all’, paragrafo 1. 3.   La sede di negoziazione informa con cadenza annuale la propria autorità competente del numero di casi in cui i livelli di rendicontabilità sono stati superati, delle eventuali richieste di informazioni integrative formulate a norma dell’, paragrafo 3, e delle eventuali azioni intraprese a norma dell’, paragrafo 4.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg_del:2022:1299:oj#art-3

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo