Art. 3
Riesame e comunicazione dei livelli di rendicontabilità
In vigore dal 24 mar 2022
Riesame e comunicazione dei livelli di rendicontabilità
1. Le sedi di negoziazione valutano, con cadenza annuale, l’adeguatezza e l’efficacia dei livelli di rendicontabilità stabiliti ai sensi dell’, paragrafo 1.
2. La sede di negoziazione comunica alla propria autorità competente la metodologia utilizzata per fissare i livelli di rendicontabilità di cui all’, paragrafo 1.
3. La sede di negoziazione informa con cadenza annuale la propria autorità competente del numero di casi in cui i livelli di rendicontabilità sono stati superati, delle eventuali richieste di informazioni integrative formulate a norma dell’, paragrafo 3, e delle eventuali azioni intraprese a norma dell’, paragrafo 4.
Storico versioni
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