Art. 1
In vigore dal 23 mar 2022
1. È istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di calcio-silicio, attualmente classificato con i codici NC ex 7202 99 80 ed ex 2850 00 60 (codici TARIC 7202998030 e 2850006091) e originario della Repubblica popolare cinese.
2. L’aliquota del dazio antidumping definitivo applicabile al prezzo netto, franco frontiera dell’Unione, dazio non corrisposto, dei prodotti descritti al paragrafo 1 e fabbricati dalle società sotto elencate è la seguente:
Paese
Società
Dazio antidumping definitivo (in %)
Codice addizionale TARIC
RPC
Ningxia Ketong New Material Technology Co. Ltd., zona industriale di Hongguozi, distretto di Huinong, città di Shizuishan, provincia di Ningxia
31,5
C721
RPC
Ningxia Shun Tai Smelting Co., Ltd., parco industriale di Zhongwei, città di Zhongwei, provincia di Ningxia
42,7
C722
RPC
Shaanxi Shenghua Metallurgy-Chemical Co. Ltd., parco eco-industriale di Yangxian, città di Hanzhong, provincia di Shaanxi
32,8
C723
RPC
Tutte le altre società
50,7
C999
3. L’applicazione delle aliquote individuali del dazio specificate per le società citate al paragrafo 2 è subordinata alla presentazione alle autorità doganali degli Stati membri di una fattura commerciale valida, su cui figuri una dichiarazione datata e firmata da un responsabile dell’entità che rilascia tale fattura, identificato con nome e funzione, formulata come segue: «Il sottoscritto certifica che il (volume) di (prodotto in esame) venduto per l’esportazione nell’Unione europea e oggetto della presente fattura è stato fabbricato da (nome e indirizzo della società) (codice addizionale TARIC) in [paese interessato]. Il sottoscritto dichiara che le informazioni fornite nella presente fattura sono complete ed esatte». In caso di mancata presentazione di tale fattura, si applica il dazio applicabile a tutte le altre società.
4. Salvo disposizioni contrarie, si applicano le norme vigenti in materia di dazi doganali.
Storico versioni
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