Art. 3
In vigore dal 23 mar 2022
Gli Stati membri comunicano alla Commissione:
a)
senza indugio e non oltre il 30 giugno 2022:
1)
una descrizione delle misure da adottare;
2)
i criteri utilizzati per determinare i metodi per la concessione dell'aiuto e le ragioni per la distribuzione dell'aiuto tra i diversi settori;
3)
l'effetto previsto delle misure al fine di garantire la sicurezza alimentare e stabilizzare il mercato;
4)
le azioni intraprese per verificare il raggiungimento dell'effetto previsto;
5)
le azioni intraprese per evitare distorsioni della concorrenza;
6)
il livello di sostegno supplementare concesso a norma dell';
b)
entro e non oltre il 15 maggio 2023, gli importi totali versati per ciascuna misura, distinguendo, se del caso, tra aiuto dell'Unione e aiuto supplementare nazionale, il numero e il tipo di beneficiari e la valutazione dell'efficacia della misura.
Storico versioni
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