Art. 3

In vigore dal 23 mar 2022
Gli Stati membri comunicano alla Commissione: a) senza indugio e non oltre il 30 giugno 2022: 1) una descrizione delle misure da adottare; 2) i criteri utilizzati per determinare i metodi per la concessione dell'aiuto e le ragioni per la distribuzione dell'aiuto tra i diversi settori; 3) l'effetto previsto delle misure al fine di garantire la sicurezza alimentare e stabilizzare il mercato; 4) le azioni intraprese per verificare il raggiungimento dell'effetto previsto; 5) le azioni intraprese per evitare distorsioni della concorrenza; 6) il livello di sostegno supplementare concesso a norma dell'; b) entro e non oltre il 15 maggio 2023, gli importi totali versati per ciascuna misura, distinguendo, se del caso, tra aiuto dell'Unione e aiuto supplementare nazionale, il numero e il tipo di beneficiari e la valutazione dell'efficacia della misura.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg_del:2022:467:oj#art-3

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo