Art. 2
In vigore dal 23 mar 2022
Gli Stati membri possono concedere un aiuto supplementare nazionale per le misure adottate in applicazione dell' fino a un massimo del 200 % dell'importo corrispondente stabilito per ciascuno Stato Membro nell'allegato, sulla base di criteri oggettivi e non discriminatori, a condizione che i pagamenti risultanti non provochino distorsioni della concorrenza.
Gli Stati membri versano il sostegno supplementare entro il 30 settembre 2022.
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