Art. 1
In vigore dal 23 mar 2022
1. L'Unione mette a disposizione degli Stati membri un importo totale di 500 000 000 EUR per la concessione di un aiuto eccezionale di adattamento ai produttori dei settori elencati all', paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1308/2013, alle condizioni stabilite nel presente regolamento.
2. Gli Stati membri utilizzano gli importi messi a loro disposizione secondo quanto previsto in allegato per le misure di cui al paragrafo 3 nei settori colpiti da turbativa del mercato a seguito dell'aumento dei costi dei fattori di produzione o delle restrizioni commerciali. Le misure sono adottate sulla base di criteri oggettivi e non discriminatori che tengono conto dell'entità della turbativa del mercato nei diversi settori, a condizione che i pagamenti risultanti non provochino distorsioni della concorrenza.
3. Le misure adottate dagli Stati membri contribuiscono alla sicurezza alimentare o rispondono agli squilibri del mercato e sostengono gli agricoltori dediti a una o più delle seguenti attività che perseguono tali obiettivi:
a)
economia circolare;
b)
gestione dei nutrienti;
c)
l'uso efficiente delle risorse;
d)
metodi di produzione rispettosi dell'ambiente e del clima.
4. Gli Stati membri garantiscono che, quando gli agricoltori non sono i beneficiari diretti dell'aiuto, il vantaggio economico dell'aiuto dell'Unione è integralmente trasferito su di loro.
5. Le spese sostenute dagli Stati membri in relazione ai pagamenti per le misure di cui al paragrafo 3 sono ammissibili all'aiuto dell'Unione solo se tali pagamenti sono stati effettuati entro il 30 settembre 2022.
6. Per gli Stati membri che non hanno adottato l'euro, il fatto generatore del tasso di cambio di cui all'articolo 106 del regolamento (UE) n. 1306/2013 per quanto riguarda gli importi fissati nell'allegato del presente regolamento è la data di entrata in vigore del presente regolamento.
7. Le misure di cui al presente regolamento possono essere cumulate con altre misure di sostegno finanziate dal Fondo europeo agricolo di garanzia e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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