Art. 2
In vigore dal 15 mar 2022
Il regolamento di esecuzione (UE) 2021/2012 è così modificato:
1.
all', il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:
«2. Le aliquote del dazio antidumping definitivo applicabili al prezzo netto, franco frontiera dell'Unione, dazio non corrisposto, del prodotto descritto al paragrafo 1 e fabbricato dalle società sottoelencate, sono le seguenti:
Paese
Società
Dazio antidumping definitivo
Codice addizionale TARIC
India
Jindal Stainless Limited
10,0 %
C654
Jindal Stainless Hisar Limited
10,0 %
C655
Chromeni Steels Private Limited
35,3 %
C656
Tutte le altre società indiane
35,3 %
C999
Indonesia
PT. Indonesia Ruipu Nickel and Chrome Alloy
9,3 %
C657
PT. Jindal Stainless Indonesia
20,2 %
C658
Altre società che hanno collaborato al caso antisovvenzioni, ma non al caso antidumping
19,3 %
Cfr. allegato 2
Tutte le altre società indonesiane
19,3 %
C999»
2.
è inserito un nuovo , paragrafo 6:
«6. In caso di modifica o revoca dei dazi compensativi definitivi istituiti a norma dell' del regolamento di esecuzione (UE) 2022/433 della Commissione, i dazi di cui al paragrafo 2 sono incrementati nella stessa misura, a seconda della società, in funzione dell'effettivo margine di dumping riscontrato o del margine di pregiudizio riscontrato e a decorrere dall'entrata in vigore del presente regolamento.»;
3.
è inserito un nuovo , paragrafo 7:
«7. Nei casi in cui il dazio compensativo sia stato sottratto dal dazio antidumping per determinati produttori esportatori, le domande di restituzione a norma dell'articolo 21 del regolamento (UE) 2016/1037 comportano anche la valutazione del margine di dumping per tale produttore esportatore prevalente durante il periodo dell'inchiesta di restituzione.»;
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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