Art. 2

In vigore dal 15 mar 2022
Il regolamento di esecuzione (UE) 2021/2012 è così modificato: 1. all', il paragrafo 2 è sostituito dal seguente: «2.   Le aliquote del dazio antidumping definitivo applicabili al prezzo netto, franco frontiera dell'Unione, dazio non corrisposto, del prodotto descritto al paragrafo 1 e fabbricato dalle società sottoelencate, sono le seguenti: Paese Società Dazio antidumping definitivo Codice addizionale TARIC India Jindal Stainless Limited 10,0  % C654 Jindal Stainless Hisar Limited 10,0  % C655 Chromeni Steels Private Limited 35,3  % C656 Tutte le altre società indiane 35,3  % C999 Indonesia PT. Indonesia Ruipu Nickel and Chrome Alloy 9,3  % C657 PT. Jindal Stainless Indonesia 20,2  % C658 Altre società che hanno collaborato al caso antisovvenzioni, ma non al caso antidumping 19,3  % Cfr. allegato 2 Tutte le altre società indonesiane 19,3  % C999» 2. è inserito un nuovo , paragrafo 6: «6.   In caso di modifica o revoca dei dazi compensativi definitivi istituiti a norma dell' del regolamento di esecuzione (UE) 2022/433 della Commissione, i dazi di cui al paragrafo 2 sono incrementati nella stessa misura, a seconda della società, in funzione dell'effettivo margine di dumping riscontrato o del margine di pregiudizio riscontrato e a decorrere dall'entrata in vigore del presente regolamento.»; 3. è inserito un nuovo , paragrafo 7: «7.   Nei casi in cui il dazio compensativo sia stato sottratto dal dazio antidumping per determinati produttori esportatori, le domande di restituzione a norma dell'articolo 21 del regolamento (UE) 2016/1037 comportano anche la valutazione del margine di dumping per tale produttore esportatore prevalente durante il periodo dell'inchiesta di restituzione.»;
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