Art. 1

In vigore dal 15 mar 2022
1.   È istituito un dazio compensativo definitivo sulle importazioni di prodotti laminati piatti di acciaio inossidabile, semplicemente laminati a freddo, attualmente classificati con i codici NC 7219 31 00, 7219 32 10, 7219 32 90, 7219 33 10, 7219 33 90, 7219 34 10, 7219 34 90, 7219 35 10, 7219 35 90, 7219 90 20, 7219 90 80, 7220 20 21, 7220 20 29, 7220 20 41, 7220 20 49, 7220 20 81, 7220 20 89, 7220 90 20 e 7220 90 80 e originari dell'India e dell'Indonesia. 2.   Il dazio compensativo definitivo applicabile al prezzo netto, franco frontiera dell'Unione, dazio non corrisposto, del prodotto descritto al paragrafo 1 e fabbricato dalle società sottoelencate, è il seguente: Paese Società Dazio compensativo definitivo Codice addizionale TARIC India Jindal Stainless Limited 4,3  % C654 Jindal Stainless Hisar Limited 4,3  % C655 Chromeni Steels Private Limited 7,5  % C656 Tutte le altre società indiane 7,5  % C999 Indonesia PT. Indonesia Ruipu Nickel and Chrome Alloy 21,4  % C657 PT. Jindal Stainless Indonesia 0  % C658 Società che hanno collaborato non incluse nel campione 13,5  % Cfr. allegato 2 Tutte le altre società indonesiane 20,5  % C999 3.   L'applicazione delle aliquote individuali del dazio compensativo specificate per le società citate al paragrafo 2 è subordinata alla presentazione alle autorità doganali degli Stati membri di una fattura commerciale valida, su cui figuri una dichiarazione datata e firmata da un responsabile dell'entità che rilascia tale fattura, identificato con nome e funzione, formulata come segue: «Il sottoscritto certifica che il (volume) di (prodotto in esame) venduto per l'esportazione nell'Unione europea e oggetto della presente fattura è stato fabbricato da (nome e indirizzo della società) (codice addizionale TARIC) in [paese interessato]. Il sottoscritto dichiara che le informazioni fornite nella presente fattura sono complete ed esatte». In caso di mancata presentazione di tale fattura, si applica il dazio applicabile a tutte le altre società. 4.   Salvo diversa indicazione si applicano le disposizioni vigenti in materia di dazi doganali. 5.   Nei casi in cui il dazio compensativo sia stato sottratto dal dazio antidumping per determinati produttori esportatori, le domande di restituzione a norma dell'articolo 21 del regolamento (UE) 2016/1037 comportano anche la valutazione del margine di dumping per tale produttore esportatore prevalente durante il periodo dell'inchiesta di restituzione.
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